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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29391/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società e responsabile)

La controversia

Una società gestrice di casa da gioco e il suo responsabile antiriciclaggio hanno impugnato un decreto ministeriale che irrogava una sanzione amministrativa di 250.000 euro per violazione della disciplina antiriciclaggio, in particolare per omessa segnalazione di operazioni sospette riferite a un cliente del casinò nel periodo 2011-2015. In primo grado l’opposizione era stata respinta e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo l’appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondati i motivi nel merito: secondo i giudici di merito, gli obblighi di monitoraggio andavano valutati in modo globale e non atomistico, gli indici di anomalia previsti dal D.M. 17 febbraio 2011 erano ravvisabili nella condotta del cliente, e la quantificazione della sanzione era stata contestata in modo generico. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., perché l’appello era stato ritenuto inammissibile; 2) nullità per omessa pronuncia e/o violazione degli artt. 2 e 41 d.lgs. 231/2007, sostenendo una diversa interpretazione dell’obbligo di segnalazione; 3) violazione del D.M. 17 febbraio 2011 sugli indici di anomalia; 4) violazione degli artt. 58 e 69 d.lgs. 231/2007, per mancata rivalutazione d’ufficio del trattamento sanzionatorio più favorevole secondo il favor rei.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello, pur usando il lessico dell’inammissibilità, avesse in realtà deciso il gravame nel merito, sicché la censura non colpiva la vera ratio decidendi; ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, affermando che l’obbligo di segnalazione non richiede la certezza del reato presupposto ma un giudizio obiettivo sull’operazione sospetta; ha rigettato il terzo motivo, osservando che gli indici di anomalia sono meri ausili e che la valutazione globale della condotta del cliente poteva legittimamente condurre a ritenere sussistente l’obbligo di segnalazione. Ha invece accolto il quarto motivo: la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare anche d’ufficio se, per effetto delle modifiche normative sopravvenute, fosse più favorevole il nuovo trattamento sanzionatorio. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la comparazione concreta dei regimi sanzionatori e la rideterminazione della sanzione secondo il favor rei.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sulla sola declaratoria di inammissibilità dell’appello è inammissibile quando la sentenza di merito ha comunque deciso il gravame nel merito, sicché la vera ratio decidendi è il rigetto per infondatezza.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non può essere dedotta con riferimento a mere argomentazioni difensive se la Corte ha comunque esaminato e deciso la questione sostanziale.

  • art. 41 d.lgs. 231/2007

    L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nasce da una valutazione obiettiva delle caratteristiche dell’operazione e della condotta complessiva del cliente; non richiede la certezza del reato presupposto o della finalità di riciclaggio.

  • art. 2 d.lgs. 231/2007

    È richiamato quale parametro per individuare le condotte rilevanti ai fini della valutazione di sospetto, in coordinamento con l’art. 41.

  • D.M. 17 febbraio 2011

    Gli indicatori di anomalia sono strumenti di ausilio per l’operatore, non criteri tassativi né condizioni necessarie e sufficienti della segnalazione; la loro assenza o presenza non esaurisce il giudizio di sospetto.

  • art. 24 d.lgs. 231/2007

    È richiamato dalle parti quale disciplina delle modalità di identificazione e verifica della clientela, ma non esaurisce gli obblighi di monitoraggio e valutazione antiriciclaggio.

  • art. 58 d.lgs. 231/2007

    Nel testo applicabile dopo il 2017 rileva ai fini del nuovo regime sanzionatorio da confrontare con quello previgente.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 231/2007

    Introduce il principio del favor rei in materia di sanzioni antiriciclaggio, imponendo l’applicazione anche d’ufficio della disciplina più favorevole sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione ma procede poi a un esame completo nel merito, la vera ratio decidendi è il rigetto per infondatezza; la censura che investe solo l’inammissibilità è inammissibile per difetto di interesse.
  • In materia antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non presuppone la prova o la certezza del reato presupposto, ma un giudizio obiettivo sulla complessiva anomalia dell’operazione alla luce delle informazioni disponibili.
  • Gli indicatori di anomalia previsti dai decreti ministeriali hanno funzione meramente orientativa e non sono tassativi: la segnalazione può essere dovuta anche in assenza di uno specifico indicatore, e la sola presenza di un indicatore non impone automaticamente la segnalazione.
  • Nella valutazione del sospetto rileva il comportamento complessivo e protratto del cliente, non la frammentazione atomistica delle singole operazioni.
  • In tema di sanzioni amministrative antiriciclaggio, il giudice deve verificare anche d’ufficio se la disciplina sopravvenuta sia in concreto più favorevole, applicando il principio del favor rei e compiendo un giudizio comparativo sul trattamento sanzionatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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