Cassazione Civile, Ordinanza n. 34892/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura del 2 agosto 2007 con cui, secondo la pretesa creditoria, una società di persone si era obbligata a corrispondere Euro 20.000 oltre IVA al verificarsi della vendita dell’ultima porzione immobiliare di un complesso residenziale, quale corrispettivo di servizi commerciali finalizzati alla vendita degli immobili. La società convenuta eccepiva che l’accordo fosse stato integralmente eseguito con un successivo atto di cessione delle quote del 9 agosto 2007, nel quale la clausola sul pagamento non era stata riprodotta. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello riformava e condannava il socio illimitatamente responsabile intervenuto in appello al pagamento. Nel ricorso per cassazione si deducevano due censure: 1) erronea applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che non fosse stato contestato solo il fatto dell’accordo e della vendita dell’ultima unità immobiliare, ma anche l’effettivo svolgimento delle prestazioni commerciali che giustificavano il compenso, oltre alla dedotta carenza di legittimazione attiva della creditrice; 2) omesso esame del contratto preliminare di cessione quote e mancata esplicitazione delle ragioni per cui tale atto non fosse stato considerato un preliminare, lamentando in sostanza un vizio motivazionale e interpretativo del regolamento negoziale del 2 agosto 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse specificamente la ratio della decisione di merito, fondata sulla mancata contestazione, nel momento processuale rilevante, sia della prestazione dei servizi commerciali sia della vendita dell’ultima porzione immobiliare. Ha inoltre escluso che la sola eccezione di carenza di legittimazione attiva implicasse anche la contestazione dell’effettivo svolgimento della prestazione. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte territoriale aveva esaminato la convenzione del 2 agosto 2007 e aveva motivato in modo chiaro la distinzione tra i due rapporti regolati dallo stesso atto: da un lato la cessione delle quote, poi eseguita; dall’altro la prestazione dei servizi commerciali, per la quale il diritto al corrispettivo restava efficace. Non ricorreva quindi né omesso esame né omessa motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore sulla definizione del ricorso.
memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato per individuare il momento processuale in cui sarebbe stata sollevata la contestazione sulla prova della prestazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non aggredisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda su un preciso accertamento circa il momento e il contenuto della contestazione processuale.
- La mera eccezione di carenza di legittimazione attiva non equivale, di per sé, alla contestazione dell’effettivo svolgimento della prestazione dedotta a fondamento del credito.
- Quando un unico documento negoziale regola rapporti distinti e autonomi, l’adempimento di una parte dell’accordo non travolge automaticamente le altre pattuizioni, che restano efficaci se non superate o novate in modo espresso o incompatibile.
- L’interpretazione del contratto è rimessa in via principale al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del testo negoziale, salvo specifici vizi censurabili nei limiti del ricorso per cassazione.
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza di merito abbia esaminato il documento e abbia spiegato le ragioni del proprio convincimento, ancorché il ricorrente proponga una diversa qualificazione dell’atto.
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