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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20059/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel concordato preventivo di una società operante nel settore delle costruzioni, un creditore ammesso al voto e dissenziente si oppose all’omologazione sostenendo, da un lato, che il professionista che aveva redatto la relazione attestativa ex art. 161, comma 3, l.fall. non fosse indipendente e terzo perché, nei cinque anni precedenti, aveva svolto per la stessa debitrice una perizia giurata di stima relativa a crediti commerciali conferiti in una società controllata; dall’altro lato, che la proposta fosse viziata sotto il profilo della fattibilità giuridica e del miglior soddisfacimento dei creditori, poiché un’operazione di aumento di capitale e di conferimento di crediti, effettuata pochi giorni prima del deposito della domanda, avrebbe sottratto attivo alla massa concordataria senza adeguata informazione ai creditori. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo del creditore, ritenendo che il precedente incarico del professionista fosse occasionale e non incompatibile, e che le doglianze sull’operazione societaria attenessero al merito del piano. In cassazione il creditore ha dedotto la violazione degli artt. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, e 2399 c.c., sostenendo che la mancanza di indipendenza sussisteva automaticamente per il solo fatto della prestazione, anche occasionale, resa nei cinque anni antecedenti; ha inoltre denunciato la falsa applicazione delle norme sul concordato per avere la corte territoriale qualificato come valutazioni di merito profili che, invece, incidevano sulla fattibilità giuridica e sulla completezza dell’informazione ai creditori. Il debitore ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata l’interpretazione della corte territoriale in tema di requisiti di indipendenza dell’attestatore: il rinvio agli artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c. impone di considerare ostativa anche una prestazione d’opera autonoma svolta nei cinque anni precedenti in favore del debitore, a prescindere dal carattere continuativo o occasionale e dal fatto che si tratti di attività già esaurita. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sulle spese. Il decreto della Corte d’appello di Roma è stato cassato con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

    "in ogni caso"; riferimento ai requisiti di indipendenza del professionista e al rinvio all'art. 2399 c.c.

    La norma va letta in combinazione cumulativa con l'art. 2399 c.c.; integra una causa legale di non indipendenza non solo il rapporto in essere, ma anche l'aver prestato nei cinque anni precedenti attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    Il professionista incaricato di redigere la relazione attestativa deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti dal rinvio all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.

  • art. 2399 c.c.

    La disposizione concorre a definire, in via generale e cumulativa, i casi di incompatibilità del professionista; il richiamo include anche il pregresso svolgimento di attività autonoma in favore dell'impresa nel quinquennio antecedente.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma statuizione nel merito, essendo assorbita la censura principale.

  • artt. 160, 161, 162, comma 2, 173, 180, 186 bis, comma 2, lett. b), l.fall.

    Richiamati nel secondo motivo per contestare la qualificazione delle questioni relative all'operazione societaria e alla fattibilità giuridica del concordato; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale sulle spese; la censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo principale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per entrambe le censure della ricorrente principale e per il ricorso incidentale, trattandosi di violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 348-ter, u.c., c.p.c.

    La regola sulla doppia conforme non osta al ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; opera solo rispetto al vizio motivazionale di cui al n. 5.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il professionista attestatore deve essere non solo imparziale in concreto, ma anche non ricadere in una delle cause legali di incompatibilità previste dal combinato disposto degli artt. 67, comma 3, lett. d), l.fall. e 2399 c.c.
  • L'aver svolto nei cinque anni precedenti, per conto del debitore, una prestazione d'opera autonoma costituisce causa ex lege di insussistenza dell'indipendenza, indipendentemente dal carattere occasionale o continuativo dell'incarico e dal fatto che la prestazione fosse già conclusa al momento della nuova designazione.
  • Il richiamo alla nozione di indipendenza dell'attestatore va interpretato in modo cumulativo e teleologico, valorizzando la funzione di tutela generale dell'informazione dei creditori e della correttezza del controllo sull'accesso alla procedura.
  • La regola sulla doppia conforme non preclude il ricorso per cassazione quando la censura è proposta per violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., poiché il limite opera solo per il vizio motivazionale.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe una questione dirimente di diritto, l'accoglimento assorbe le ulteriori censure e quelle incidentali strettamente dipendenti.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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