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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39921/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste dalla legge: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata adottata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale aveva applicato, su richiesta dell'imputata e con il consenso del pubblico ministero, la pena di otto mesi di reclusione per il reato di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali propria o altrui. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'eccessività della pena concordata/applicata, ritenuta troppo elevata. La Corte ha verificato l'ammissibilità del mezzo di impugnazione contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ha rilevato che il motivo proposto non rientra tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non denuncia l'illegalità della pena ma solo la sua misura ritenuta eccessiva.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; tra essi non rientra la sola doglianza sull'eccessività della pena, salvo che si traduca in illegalità della stessa.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso contro sentenza di patteggiamento, la declaratoria senza formalità di procedura, mediante ordinanza de plano, senza avviso alle parti per l'udienza camerale.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice per il reato per cui è stato applicato il patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
  • La censura relativa alla mera eccessività della pena concordata non è ammissibile, se non quando la doglianza investa l'illegalità della pena in senso tecnico.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura, con ordinanza de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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