Cassazione Penale, Sentenza n. 01891/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione di un fabbricato ritenuto abusivo. La ricorrente deduceva che: a) era pendente un'istanza di condono (presentata nel 1995) e che eventuali lievi difformità tra quanto realizzato e quanto dichiarato nella pratica potevano essere eliminate con la demolizione di una piccola porzione, rendendo l'opera condonabile; b) l'ordine di demolizione sarebbe sproporzionato e lesivo del diritto di abitazione, essendo l'immobile l'unica dimora della figlia e realizzato da oltre ventisei anni; c) il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare la sospensione in attesa della decisione amministrativa sul condono.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure: sul profilo del condono, ha confermato che la sola pendenza di una istanza non impone la revoca/sospensione e che la volumetria eccedente non può essere sanata mediante demolizione eseguita dopo il termine (31/12/1993) perché ciò costituirebbe elusione della disciplina del condono; la Corte ha inoltre rilevato difformità significative tra le misure dichiarate e lo stato di fatto e indizi di ampliamenti realizzati dopo il 1993, nonché precedenti pagamenti non completati, elementi che impediscono la concedibilità del condono. Sul principio di proporzionalità, la Corte ha condiviso la motivazione del giudice di merito: la ricorrente non ha documentato la concreta impossibilità di reperire altra sistemazione per la figlia né altri elementi che giustifichino il rinvio dell'esecuzione; il mero decorso del tempo non impedisce l'esecuzione essendo derivato dall'inerzia del condannato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Il condono delle opere abusive è subordinato al rispetto dei termini (opere ultimate entro il 31/12/1993) e dei limiti volumetrici; la parte volumetrica eccedente non è sanabile tramite demolizione successiva perché ciò configurerebbe elusione della disciplina del condono.
art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'ordine di demolizione per reati edilizi non ha natura penale estintiva e non si estingue per prescrizione; la revoca o sospensione dell'ordine, successivamente alla sentenza irrevocabile, richiede elementi che rendano plausibilmente prossima l'adozione amministrativa del provvedimento di sanatoria e la verifica della legittimità del titolo concessorio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme procedurali che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato i motivi secondo questi parametri e li ha ritenuti manifestamente infondati.
Massime di principio
- La mera pendenza di una domanda di condono non sospende né impone la revoca dell'ordine di demolizione: occorrono elementi concreti che rendano plausibile e prossima l'adozione del provvedimento amministrativo di accoglimento.
- La volumetria eccedente dichiarata in una pratica di condono non può essere sanata mediante demolizione eseguita dopo il termine previsto dalla legge: la demolizione postuma finalizzata a far rientrare l'opera nei limiti della domanda integra un'elusione della disciplina del condono.
- Il giudice dell'esecuzione, per revocare o sospendere l'ordine di demolizione sulla base di un titolo amministrativo sopravvenuto, deve verificare la legittimità e la tempestività del titolo stesso e la sussistenza di tutti i presupposti per la sua emanazione.
- Il principio di proporzionalità può incidere sulle modalità e sui tempi di esecuzione dell'ordine di demolizione, ma non giustifica automaticamente la caducazione dell'ordine: è necessaria prova documentale di esigenze abitative tali da rendere ingiustificato l'immediato esercizio dell'ordine (es. indisponibilità assoluta di altra sistemazione, gravi motivi di salute comprovati, esigenze di minori).
- Il solo decorso del tempo tra sentenza irrevocabile ed esecuzione non tutela il condannato se il ritardo è dovuto alla sua inerzia: il tempo non può essere sfruttato per sottrarsi all'esecuzione.
- In controversie simili, chi impugna deve documentare concretamente sia l'effettiva possibilità amministrativa di ottenere la sanatoria sia le ragioni per le quali l'esecuzione dovrebbe essere sospesa (prove, atti amministrativi, certificazioni sanitarie o sociali).
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