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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 6/12/2022 del Tribunale del riesame di Messina che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP (5/10/2022) con cui era stata applicata ad Alberti la misura interdittiva temporanea (6 mesi) del divieto di esercitare attività imprenditoriale nei settori della gestione rifiuti, trasporti e settore edile e del divieto di ricoprire uffici direttivi nelle correlate imprese, per il reato contestato di cui all'art. 452‑quaterdecies c.p. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. per mancata e carente risposta del Tribunale ai rilievi della difesa (in particolare sulla consapevolezza dell'indagato riguardo al conferimento in discariche abusive, sull'insussistente vantaggio economico nella scelta del contraente e sull'esistenza di rapporti con altre ditte come Mancuso Daniele tali da escludere l'ingiusto profitto), e violazione dell'art. 452‑quaterdecies; (2) carenza di motivazione in ordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione, con dedotta mancata considerazione di elementi documentali attestanti l'interruzione dei rapporti con Mancuso e travisamento temporale dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Prima della decisione è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, del 15/04/2023, da parte di altro ricorrente (Caronella) per cessazione della misura, richiamando il principio per cui la sopravvenuta mancanza di interesse (non imputabile al ricorrente) rende inammissibile il ricorso senza che il ricorrente possa essere condannato alle spese processuali né al versamento di somma alla Cassa delle ammende. Sulla base di tale rinuncia e del principio richiamato la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha disposto che non si proceda alla condanna alle spese né al pagamento di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Norma penale riferita al reato oggetto di contestazione (connesso alla gestione illecita di rifiuti); dal testo emerge che il provvedimento cautelare è stato adottato in relazione a questa fattispecie

  • art. 606 comma 1 lett. b) c) e) cod. proc. pen.

    Richiamata come base normativa dei vizi denunciati in cassazione relativi alla motivazione e ai vizi di diritto della decisione impugnata (omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; errori di diritto)

  • art. 589 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla dichiarazione di rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato il principio per cui la rinuncia o la sopravvenuta cessazione dell'interesse comporta inammissibilità senza condanna alle spese quando la causa non è imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • Se sopraggiunge la cessazione della misura impugnata o viene depositata una rinuncia valida all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorrente non viene condannato alle spese né al pagamento di ammende quando la perdita di interesse non è a lui imputabile
  • I motivi di cassazione ex art. 606 c.p.p. devono indicare con precisione le omissioni o le contraddizioni della motivazione: affermazioni generiche o richiami non specifici ai motivi di gravame possono risultare inammissibili o inefficaci
  • Per contrastare misure interdittive patrimoniali/aziendali è cruciale documentare compiutamente sia l'assenza di consapevolezza/collegamento con condotte illecite sia l'assenza di vantaggi economici o di rapporti che consentano di attribuire un 'ingiusto profitto'; la mera contestazione generica non è sufficiente
  • La valutazione del pericolo di reiterazione richiede elementi concreti e attuali: documenti che dimostrino l'interruzione di rapporti sospetti o la cessazione delle condizioni che determinarono la misura sono elementi decisivi da produrre e da far esplicitamente valutare dal giudice
  • Quando si impugna una decisione cautelare, è importante che il difensore segnali espressamente ogni prova e spiegazione che si ritiene il giudice non abbia valutato, indicando i punti di fatto e di diritto omessi nella motivazione, per consentire alla Corte di esaminare la completezza delle valutazioni svolte

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