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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40801/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma per responsabilità in ordine a un conato di estorsione tentata in concorso con ignoti. Denuncia vizi di motivazione e inosservanza di legge: sostiene l'inattendibilità della persona offesa Antonio Carbone (accuse di mendacio sulle modalità del sinistro e del luogo della sosta, e sul furto denunciato), rileva che il danno sarebbe stato coperto da polizza casko e quindi privo di interesse economico per chiedere risarcimento, e che la parte civile era stata denunciata per simulazione di reato. Propone altresì che il fatto dovesse essere qualificato come "ragion fattasi" (pretesa di risarcimento legittima, art. 393 c.p.) e non come estorsione, in ragione dell'interesse patrimoniale dell'agente (ditta formalmente intestata alla moglie ma di fatto gestita dall'imputato). Infine chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le modalità del fatto e il comportamento processuale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nonostante i rilievi sull'inattendibilità parziale della parte offesa, la condotta estorsiva è confermata da fonti probatorie autonome e concordanti (in particolare le dichiarazioni della moglie e della figlia della parte offesa), la cui attendibilità non è stata contestata dal ricorrente. Sul piano della qualificazione giuridica la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) chiarendo che il discrimine tra estorsione e ragion fattasi è l'elemento psicologico: nella ragion fattasi la pretesa è sorretta da un convincimento non assurdo di un diritto, mentre nell'estorsione la pretesa è antigiuridica o i destinatari della minaccia sono estranei al rapporto obbligatorio. Poiché le modalità minacciose hanno coinvolto soggetti estranei (moglie e figlia), non ricorrono i presupposti per qualificare il fatto come ragion fattasi. Sono state inoltre escluse le circostanze attenuanti generiche. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali e di motivazione per i motivi di impugnazione: il ricorso deve rispettare i vincoli procedurali e motivazionali richiesti per essere esaminato.

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Richiami ai motivi di impugnazione ammessi (vizi di motivazione e inosservanza della legge penale) evocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i rilievi infondati alla luce della prova complessiva.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sulla minaccia alla persona: richiamata dal ricorrente nella ricostruzione come possibile quadro qualificatorio alternativo (ragion fattasi/contestazione di minaccia), la Corte ha distinto la fattispecie sulla base dell'elemento psicologico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, il pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicato per comminare la somma di euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri di commisurazione della somma a favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (giurisprudenza di legittimità)

    Principio interpretativo richiamato per delimitare il confine tra estorsione e ragion fattasi: il discrimine è l'elemento psicologico (pretesa giustificabile vs. pretesa contra ius) e l'identità dei destinatari della minaccia rispetto al rapporto obbligatorio.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione e "ragion fattasi" dipende primariamente dall'elemento psicologico: se l'agente è convinto di avere un diritto non manifestamente assurdo, la condotta può rientrare nella "ragion fattasi"; se la pretesa è antigiuridica o i destinatari della minaccia sono estranei al rapporto obbligatorio la fattispecie è estorsiva.
  • L'inattendibilità parziale di una persona offesa non è automaticamente dirimente se esistono altre fonti probatorie autonome e concordanti che confermano la condotta contestata; il giudice valuta la prova nel suo complesso e può ritenere decisiva la convergenza di più dichiarazioni.
  • Quando le minacce o le richieste di denaro coinvolgono soggetti estranei al rapporto di debito/credito (es. familiari non responsabili del danno) ciò rafforza l'elemento antigiuridico e orienta verso la configurazione di estorsione.
  • La semplice affermazione di un interesse patrimoniale dell'agente (es. gestione di una ditta formalmente intestata ad altro) non esclude di per sé la rilevanza penale delle modalità violente o minacciose usate per perseguere tale interesse.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono valutate discrezionalmente dal giudice alla luce della condotta e della personalità dell'imputato; la loro mera evocazione non basta quando le modalità del fatto risultano gravi e reiterate.
  • Ricorsi manifestamente infondati o non rispettosi dei limiti procedurali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.

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