Cassazione Penale, Sentenza n. 14888/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della trattazione congiunta di più ricorsi per riesame per difetto di notifica: in particolare, pur essendo stati proposti autonomi ricorsi per le società (iscritti con autonomi numeri di ruolo e fissati separatamente), al difensore era stata notificata la fissazione per l'udienza camerale solo per il procedimento n. 107/22; il Tribunale, ritenendo corretta la notifica per il procedimento n. 104/2022, aveva riunito e discusso congiuntamente i procedimenti (104/2022 e 105/2022) senza che per il 104/2022 fosse intervenuta notifica nei termini, con conseguente presunta nullità assoluta che avrebbe inciso sul diritto di difesa
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile per difetto di legittimazione/formalità: il ricorso risultava proposto non nell'interesse della persona fisica indagata (Gianfilippo Ciriacono) ma nell'interesse delle società (terze non indagate) e, secondo la giurisprudenza richiamata, il ricorso per cassazione nell'interesse del terzo richiede che il difensore sia munito di procura speciale per impugnare in Cassazione (la procura rilasciata solo per il procedimento di riesame non è sufficiente). Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso (deduzione di nullità), ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per vizio di legittimazione
Citato dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali (presunte nullità), ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità formale
Analogamente richiamato nelle doglianze sulla validità degli atti, senza esame sostanziale a causa dell'inammissibilità
Richiamato nel ricorso (riguardo ad atti e nullità), non valutato nel merito per i motivi esposti dalla Corte
Invocato nelle censure processuali; la Corte non ha affrontato il merito della questione per carenza di legittimazione dell'impugnante
Citato dal ricorrente nell'ambito delle norme processuali applicabili, non analizzato nel merito per inammissibilità
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (Rv. 271722)
Richiamata per il principio che il ricorso per cassazione propugnato nell'interesse di terzi richiede che il difensore sia munito di procura speciale per la cassazione; una procura speciale rilasciata solo per il procedimento di riesame non è sufficiente a legittimare il ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione presentato nell'interesse di soggetti terzi (es. società non indagate) richiede una procura speciale specifica per l'impugnazione in Cassazione; una procura limitata ad una fase precedente (es. riesame) non è adeguata
- Se la Corte rileva un vizio formale di legittimazione o di procura che rende il ricorso inammissibile, non entra nel merito delle censure sostanziali (es. nullità per difetto di notifica)
- Difetti di notifica e presunte nullità procedurali possono costituire motivo di impugnazione, ma è fondamentale che il soggetto che impugna abbia la corretta legittimazione e le procure necessarie per ogni grado di giudizio
- L'inammissibilità per carenza di legittimazione comporta normalmente condanna alle spese e può comportare anche il versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare inammissibilità, il difensore deve verificare e acquisire espressamente il mandato (procura) necessario per la specifica impugnazione che intende proporre, specie quando agisca anche in qualità di rappresentante di persone giuridiche
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