Cassazione Civile, Ordinanza n. 21648/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di condotta fognaria gravante sul fondo dell’odierna ricorrente, nonché dalla domanda riconvenzionale della stessa società di rimozione della tubatura. Il tribunale aveva rigettato la pretesa di usucapione e la riconvenzionale; la corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il rigetto della domanda avversaria di usucapione avesse formato giudicato favorevole alla domanda riconvenzionale di rimozione, e che la corte territoriale avesse erroneamente negato tale effetto; 2) violazione dell’art. 949 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., per avere la corte d’appello richiesto, ai fini della negatoria servitutis, la prova di un danno ulteriore quale presupposto dell’interesse ad agire; 3) ancora violazione degli artt. 949 c.c. e 100 c.p.c. per il medesimo profilo; 4) violazione degli artt. 840, 2697, 2909 c.c. e 345 c.p.c., poiché la corte d’appello aveva ritenuto insussistente l’interesse al ripristino dei luoghi sulla base dell’art. 840 c.c. e di una eccezione che la ricorrente assumeva tardiva, mentre avrebbe dovuto essere la controparte a provare che la condotta era posta a profondità tale nel sottosuolo da escludere l’interesse della proprietaria; 5) violazione degli artt. 91, 92, 306 e 346 c.p.c. sul regolamento delle spese, motivo che però era subordinato all’esito degli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce dei principi affermati: da un lato, il giudicato derivante dal rigetto della domanda di usucapione va verificato in relazione alla pretesa di rimozione della condotta; dall’altro, nell’azione negatoria servitutis non è necessario provare un danno specifico ulteriore, essendo sufficiente l’allegazione dell’infondatezza della pretesa reale altrui; inoltre, in tema di art. 840 c.c., la mancanza di interesse del proprietario a opporsi all’attività nel sottosuolo deve essere dimostrata dalla controparte. Il giudice del rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il valore di giudicato sostanziale della decisione di primo grado; la Corte afferma che il giudicato va valutato in relazione agli effetti sulla domanda riconvenzionale di rimozione della condotta
richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per censurare la falsa applicazione del giudicato interno/formale
l’azione negatoria servitutis può essere proposta anche per far chiarezza sull’infondatezza di pretese reali altrui, senza necessità di provare un ulteriore danno specifico
l’interesse ad agire sussiste quando il proprietario intenda contestare pretese reali altrui; non è richiesto un danno ulteriore oltre alla contestazione della servitù
il proprietario non può opporsi ad attività nel sottosuolo o nel soprasuolo quando non abbia interesse ad escluderle; la mancanza di interesse costituisce limite legale della proprietà e deve essere provata da chi la invoca
il soggetto che eccepisce la carenza di interesse del proprietario deve provarla
invocato per la tardività dell’eccezione avversaria, ma la Corte precisa che la deduzione sulla carenza di interesse ex art. 840 c.c. è argomentazione difensiva/eccezione in senso lato
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese di lite
Massime di principio
- Il rigetto di una domanda di usucapione o di acquisto di una servitù può incidere sulla verifica del giudicato rilevante rispetto a una domanda riconvenzionale di rimozione della condotta, ma tale rapporto deve essere argomentato in modo coerente e non può essere affermato in modo apodittico.
- L’azione negatoria servitutis è ammissibile anche quando il proprietario non alleghi un danno materiale già verificatosi: è sufficiente l’interesse a ottenere l’accertamento dell’infondatezza della pretesa reale altrui.
- L’art. 840 c.c. configura un limite legale al diritto di proprietà del sottosuolo e del soprasuolo fondato sull’interesse del proprietario a escludere l’attività di terzi; quando tale interesse è contestato, la mancanza di interesse deve essere provata da chi la eccepisce.
- La deduzione della carenza di interesse del proprietario in relazione all’art. 840 c.c. non costituisce eccezione in senso stretto, ma difesa o eccezione in senso lato, e quindi non è soggetta al regime della tardività proprio delle eccezioni in senso tecnico.
- In tema di riparto dell’onere probatorio, chi sostiene che l’attività nel sottosuolo è a profondità tale da escludere l’interesse del proprietario deve dimostrare tale circostanza, non potendo trasferire sul proprietario la prova del proprio interesse ad agire.
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