Cassazione Penale, Sentenza n. 29851/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d\'appello che li ha condannati per furto pluriaggravato. Contestano: 1) la valutazione probatoria, in particolare l\'identificazione fotografica di Caputo e Stasino (ritengono viziata dall\'uso dello stesso album fotografico e dal tempo intercorso) e l\'inaffidabilità della teste Baci che avrebbe visto il presunto ladro solo da lontano; 2) il collegamento dell\'Angri al fatto fondato solo su contatti telefonici e sull\'aggancio di celle nella zona di Fano, nonché l\'assenza di reperti che colleghino le utenze agli imputati; 3) la qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato dal mezzo fraudolento (sostengono che si tratterebbe di truffa perché le commesse avrebbero consegnato i colli ingannate); 4) il diniego dell\'attenuante di cui all\'art. 62 n. 4 c.p. (valore trascurabile) e delle attenuanti generiche, per la mancata valutazione del valore della merce e per l\'assenza di prova del profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa al presunto malgoverno delle regole di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., perché tale inosservanza non costituisce, di per sé, vizio deducibile ai sensi dell\'art. 606 lett. c) c.p.p.; inoltre ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui fatti e sulle prove (art. 606 lett. e) c.p.p.), ribadendo che la critica alla valutazione probatoria appartiene al giudice di merito. Sulla qualificazione giuridica ha ritenuto corretta l\'inquadramento nel furto aggravato dal mezzo fraudolento: le commesse non avrebbero volontariamente e definitivamente disposto dei beni, ma si sarebbero limitate a non impedire l\'allontanamento del presunto corriere ingannatore. Ha inoltre confermato la valutazione della Corte d\'appello sulla attendibilità delle testimonianze, sulle immagini di videosorveglianza, sugli agganci alle celle telefoniche pertinenti e sul fatto che Caputo e Angri sono stati successivamente arrestati in flagranza per un analogo modus operandi. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti (art. 62 n. 4 c.p. e generiche), valutando il valore dei colli significativo in relazione al loro numero e alla natura dell\'attività commerciale.
Norme richiamate
Regole sulla valutazione della prova: la Corte osserva che l\'eventuale inosservanza non comporta automaticamente nullità o decadenza e quindi non è sempre deducibile in Cassazione ai sensi dell\'art. 606 c.p.p.
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione: le violazioni di norme processuali sono deducibili solo se prevedono sanzioni di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto molte censure sulla valutazione della prova sono inammissibili se fondate su regole non sanzionate con tali effetti
Riguarda gli errori in iudicando (errata applicazione della legge sostanziale): la Corte ricorda che non può essere usata per aggirare il divieto di dedurre certe violazioni processuali
Consente il controllo sulla motivazione rispetto alla decisione; la Corte precisa che il sindacato di legittimità riguarda il rapporto motivazione-decisione e non una rivalutazione integrale della prova di merito
Attenuante per il valore esiguo del fatto: la Corte ha interpretato che l\'attenuante non è applicabile quando, in base al numero dei colli e alla natura dell\'attività commerciale, il valore complessivo non può ritenersi trascurabile
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, Sent. n. 18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640)
Consolidato principio secondo cui integra furto aggravato dall\'uso del mezzo fraudolento la condotta che, simulando una qualifica e ingannando la vittima, ottiene la consegna di beni per impossessarsene, quando la consegna non costituisce manifestazione di volontà della vittima di disporre definitivamente del bene
Giurisprudenza su ammissibilità dei motivi (es. Sez. 1, Sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027)
Ribadito il principio che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un sindacato sulla valutazione delle prove di merito: le censure devono riguardare la motivazione in relazione alla decisione
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che attaccano la valutazione della prova nel merito sono in gran parte inammissibili: il rimedio deve colpire la motivazione posta a fondamento della decisione, non la valutazione probatoria in sé
- Il riconoscimento fotografico è valutato come una dichiarazione testimoniale: la sua attendibilità è questione di merito e va censurata con argomentazioni specifiche che contrastino la motivazione del giudice di merito
- La qualificazione tra truffa e furto con mezzo fraudolento dipende dalla concreta modalità del consenso della vittima: se non vi è una effettiva e libera disposizione definitiva del bene, l\'ipotesi più corretta è il furto aggravato dal mezzo fraudolento
- Per ottenere l\'attenuante di cui all\'art. 62 n. 4 c.p. è necessario dimostrare in modo concreto che il valore della cosa sottratta è trascurabile; assenze di documenti non determinano automaticamente il riconoscimento dell\'attenuante se altri elementi indicano un valore significativo
- Elementi indiziari cumulativi (video di videosorveglianza, agganci a celle telefoniche nella zona del fatto, successivi arresti in analoghe circostanze) possono rafforzare la valutazione di responsabilità e compensare limiti isolati di singole prove
- Le doglianze procedurali basate su presunte violazioni delle regole di valutazione della prova previste dall\'art. 192 c.p.p. devono dimostrare che quella violazione ha prodotto una invalidità rilevante ai sensi dell\'art. 606 c.p.p. per essere ammissibili in Cassazione
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