Cassazione Civile, Sentenza n. 4839/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il ricalcolo della pensione di anzianità (con decorrenza 1.7.2002) sulla base di una maggiore retribuzione accertata con precedente sentenza del Tribunale di Napoli (sentenza del 2002 n.15607), sostenendo che tale retribuzione globale dovesse essere utilizzata per il calcolo dei contributi figurativi e quindi della pensione. Deduceva altresì che, in base alla normativa sull'indennità di mobilità, la retribuzione utilizzata per la mobilità e la retribuzione pensionabile dovessero coincidere e che il giudicato dovesse essere esecutivamente recepito nel conteggio pensionistico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il ricorrente non ha allegato e depositato nel presente giudizio la sentenza del Tribunale di Napoli come richiesto (art. 369 c.p.c.), né ha indicato con sufficiente precisione i criteri e i parametri contabili necessari per il ricalcolo della pensione. La Corte ha inoltre ribadito che la retribuzione considerata ai fini dell'indennità di mobilità non coincide automaticamente con la retribuzione pensionabile: l'equivalenza invocata dal ricorrente richiedeva un'analisi contabile e la dimostrazione, tramite elementi specifici, dell'erroneità del calcolo INPS. Richiamata la giurisprudenza (Cass. n.2714/2020), la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, ha respinto le domande e ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidando compensi e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
Legge n.223/1991, art.7, comma 9
Il ricorrente invocava l'art.7 ritenendo che imponesse la coincidenza tra retribuzione utile per l'indennità di mobilità e retribuzione pensionabile; la Corte ha però ritenuto che la norma non determina automaticamente tale coincidenza senza specifiche allegazioni e preventivo sviluppo contabile.
Art. 2909 cod. civ. (efficacia del giudicato)
Il ricorrente sosteneva che la sentenza del Tribunale di Napoli avesse efficacia di giudicato relativamente all'ammontare della retribuzione globale; la Corte ha osservato che, non essendo la sentenza stata depositata nel giudizio e non risultando chiaramente che essa disponesse l'utilizzo di quella retribuzione per il calcolo della pensione, il giudicato non è risultabile in modo efficace per sostituire i valori nel conteggio INPS.
La Corte ha richiamato l'art.12 nella definizione di retribuzione pensionabile (comprensiva delle voci elencate e con esclusioni tassative), osservando che spettava al ricorrente allegare gli elementi retributivi specifici ritenuti utili per il diverso calcolo pensionistico.
Legge n.1115/1968, art.2 e Legge n.164/1975, art.2
Richiamate come disposizioni che disciplinano la retribuzione globale ai fini dell'indennità di mobilità; la Corte ha però precisato che la disciplina della mobilità non impone di per sé l'applicazione automatica degli stessi valori al calcolo della pensione senza adeguata dimostrazione.
Art. 369, ultimo comma, c.p.c.
Richiama l'obbligo di deposito della sentenza pregressa nel giudizio; la Corte ha censurato la mancata produzione della sentenza del Tribunale di Napoli, elemento necessario per valutare l'efficacia del giudicato.
Art. 112 c.p.c. (decisione parziale delle domande)
Il ricorrente lamentava il mancato accoglimento anche parziale della domanda; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione e gli elementi probatori per una decisione anche parziale favorevole.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater
Applicato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato da versare in caso di soccombenza del ricorrente in cassazione.
Giurisprudenza: Cass. n.2714/2020
La Corte ha seguito l'orientamento espresso nella pronuncia richiamata, secondo cui la mera affermazione di una retribuzione maggiore utilizzata per l'indennità di mobilità non è sufficiente a ottenere automaticamente il ricalcolo della pensione; è necessaria documentazione e sviluppo contabile che dimostri l'errore del calcolo INPS.
Massime di principio
- La retribuzione rilevante per l'indennità di mobilità e la retribuzione pensionabile non coincidono automaticamente: è onere del ricorrente dimostrare con allegazioni specifiche e con sviluppo contabile che il valore riconosciuto per la mobilità deve ricadere anche nel calcolo pensionistico.
- Se si vuol far valere un precedente accertamento giudiziale (giudicato) per modificare il calcolo pensionistico è necessario depositare la sentenza nel giudizio e indicarne i punti rilevanti; l'assenza del deposito può determinare il rigetto della domanda per carenza probatoria.
- Le domande di ricalcolo pensionistico che comportano variazioni numeriche devono essere corredate da parametri e conteggi (sviluppo contabile) che mostrino l'effetto della modificazione retributiva sul trattamento pensionistico; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Nel caso di indennità accessorie (es. indennità di trasferta), va specificato se e in quale misura esse hanno natura retributiva ai fini pensionistici: la qualificazione contabile/giuridica richiede prove e motivazioni puntuali.
- I precedenti di Cassazione su fattispecie analoghe sono determinanti: se esiste orientamento consolidato che richiede allegazioni e conteggi, una domanda analoga è destinata a essere respinta in mancanza di tali elementi.
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