Cassazione Civile, Sentenza n. 4842/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rifiuto dell'INPS avverso la riliquidazione della pensione di anzianità disposta in favore di Pino Ribaudo che prevedeva la neutralizzazione delle ultime 57 settimane di contribuzione meno favorevoli e la loro sostituzione con periodi derivanti dalla rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto. L'INPS deduceva (i) la decadenza della domanda di riliquidazione per essere stata proposta oltre il termine di tre anni dalla liquidazione della pensione (richiamando l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 come novellato), e (ii) che la rivalutazione contributiva ex art. 13 l. n. 257/1992 non può operare in modo da sostituire periodi necessari al conseguimento della pensione o eccedere rispetto all'anzianità contributiva massima (richiamando art. 3 l. n. 297/1982 e art.13 l. n.257/1992). La Corte d'appello di Torino aveva invece accolto la domanda del pensionato, ritenendo applicabile la neutralizzazione delle settimane meno favorevoli e l'uso dei criteri di calcolo (art. 3 l. 297/1982) per i soggetti che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'INPS. La decisione si fonda sulla constatazione che la sentenza impugnata era stata notificata telematicamente al procuratore domiciliatario dell'INPS il 7.10.2019, ciò determinando la decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione (art. 325, comma 2, c.p.c.); il ricorso dell'INPS, notificato il 3.6.2020, è stato ritenuto ammissibile sotto il profilo della tempestività ma, nel complesso, la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità del ricorso stesso (preliminare eccezione ritenuta fondata). L'INPS è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del resistente per € 3.200,00 (di cui € 3.000,00 compensi), oltre accessori, e si è dato atto dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 639/1970
Invocato dall'INPS per sostenere la decadenza della domanda di riliquidazione proposta oltre il termine triennale; la Corte territoriale non aveva ritenuto applicata la decadenza, e la Cassazione ha valutato la questione con riferimento alla tempestività delle notificazioni
d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)
Richiamato come novella normativa rilevante al tema della decadenza/termini per la riliquidazione (collegato all'art.47 d.P.R. 639/1970) oggetto della censura dell'INPS
l. n. 297/1982
Richiamato riguardo ai criteri di determinazione della retribuzione annua pensionabile (applicazione dei criteri sulle ultime 260 e 520 settimane); la Corte d'appello ha fatto riferimento a tale norma per stabilire il periodo di riferimento per il calcolo pensionistico
l. n. 257/1992
Prevede la rivalutazione contributiva per lavoratori esposti ad amianto; centrale alla domanda del pensionato per la neutralizzazione delle settimane meno favorevoli e la sostituzione con periodi rivalutati
c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che la notificazione della sentenza d'appello alla parte presso il procuratore domiciliatario determina la decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme richiamate in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Verificare sempre la data e la modalità della notificazione della sentenza impugnata: la notificazione telematica della sentenza d'appello al procuratore domiciliatario ex lege fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.c.), con possibili conseguenze di inammissibilità se non rispettato.
- Per i lavoratori che al 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione è possibile, ai fini del calcolo della pensione, mantenere regole retributive per le anzianità maturate e determinare la retribuzione annua pensionabile con criteri che considerano le ultime 260/520 settimane (art. 3 l. 297/1982).
- Il beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13 l. n. 257/1992 per esposizione ad amianto può essere utilizzato per neutralizzare periodi di contribuzione meno favorevoli e sostituirli con periodi rivalutati, nei limiti e secondo le regole che disciplinano l'anzianità contributiva e il calcolo della pensione; tuttavia le questioni sul possibile effetto di tale rivalutazione sull'anzianità massima o sull'acquisizione del diritto vanno valutate caso per caso e sono suscettibili di specifico contrasto con l'INPS.
- In contenziosi previdenziali con l'INPS, quando si propongono domande di riliquidazione o neutralizzazione periodi, è opportuno predisporre e conservare prova certa delle notificazioni e dei termini processuali per evitare eccezioni di inammissibilità e il rischio di soccombenza con condanna alle spese e al versamento di contributi unificati aggiuntivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4839/2023 del 16/02/2023
- Sentenza lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4840/2023 del 16/02/2023
- Sentenza lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4843/2023 del 16/02/2023
- Sentenza lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4844/2023 del 16/02/2023
- Sentenza lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4845/2023 del 16/02/2023
- Sentenza lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4764/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →