Cassazione Civile, Sentenza n. 4843/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla riliquidazione della pensione di vecchiaia di Giovanni Visintin con "neutralizzazione" delle settimane di contribuzione meno favorevoli derivanti dall'attività di pescatore (Fondo versamento addetti alla piccola pesca, art. 12 l. n. 250/1958). La Corte d'appello di Trieste aveva riconosciuto il diritto alla neutralizzazione anche per settimane collocate oltre l'ultimo quinquennio anteriore alla decorrenza della pensione. L'INPS ha impugnato sostenendo che, per le pensioni liquidate dopo il 1.1.1993 e nel regime delineato dalla l. n. 421/1992 e dal d.lgs. n. 503/1992, la neutralizzazione non può estendersi oltre l'ultimo quinquennio e che la Corte d'appello ha errato nel estendere tale rimedio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che per le pensioni liquidate dopo il 1.1.1993, in base alla riforma (l. n. 421/1992 e d.lgs. n. 503/1992) non trova spazio una neutralizzazione estesa oltre l'ultimo quinquennio; la tutela transitoria prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 rimanda al disposto dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982 e quindi la neutralizzazione opera nei termini delle ultime 260 settimane. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Trieste e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, rimettendo anche la decisione sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
l. n. 297/1982, art. 3
art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti)
La norma disciplina il meccanismo di "neutralizzazione" delle retribuzioni ridotte nelle ultime 260 settimane; la Corte la interpreta come limite temporale operativo per la neutralizzazione quando richiamata dalle disposizioni transitorie
d.lgs. n. 503/1992 (art. 3 e art. 13)
la regolamentazione transitoria dettata dall’art. 13, d.lgs. n. 503/1992, ha previsto ... che la posizione dei pensionati ... sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982
Per le pensioni liquidate dopo il 1.1.1993 il calcolo si basa su un periodo più esteso e il rimedio della neutralizzazione non opera in modo generalizzato oltre l'ultimo quinquennio; l'art. 13 raccorda la tutela transitoria alla previsione dell'art. 3 l. 297/1982 (ultime 260 settimane) per la quota A
l. n. 250/1958, art. 12
Fondo versamento addetti alla piccola pesca di cui all’art. 12, l. n. 250/1958
Indica la gestione speciale (contributi da attività di pescatore) coinvolta; la natura dei contributi versati in gestione speciale non giustifica, di per sé, l'estensione della neutralizzazione oltre i limiti normativi applicabili
l. n. 421/1992
Parte della riforma pensionistica che ha modificato il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile; contribuisce al quadro normativo che limita l'applicazione del rimedio della neutralizzazione per i trattamenti post-1993
l. n. 233/1990, art. 5, comma 1 e l. n. 335/1995, art. 1, comma 18
dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 ... e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ... nella parte in cui ... non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole"
La Corte costituzionale ha censurato quelle disposizioni nella misura in cui determinavano una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e subordinati; tuttavia la Cassazione ritiene che tale pronuncia non travolge il principio secondo cui, per i trattamenti post-1993, la neutralizzazione non si estende oltre i limiti transitori previsti
Corte costituzionale, sent. n. 173/2018 (e nn. 177/2019; 82/2017 richiamata)
la Corte costituzionale ... ha dichiarato l’illegittimità costituzionale "... nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, ... non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole"
Le decisioni costituzionali hanno inciso su aspetti di disparità tra lavoratori autonomi e subordinati, ma la Cassazione interpreta queste pronunce come circoscritte al parametro dell'art. 3 Cost. e non idonee a estendere automaticamente la neutralizzazione oltre i limiti previsti dalla disciplina post-1992
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. nn. 28025/2018; 32775/2021; 790/2021; 26442/2021; 29667/2022)
La Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui i trattamenti liquidati dopo il 1.1.1993 non beneficiano del rimedio della neutralizzazione al di là dell'ultimo quinquennio; la sentenza in esame si uniforma a tale giurisprudenza
Massime di principio
- Per pensioni liquidate dopo il 1.1.1993 (riforma 1992) il meccanismo della "neutralizzazione" delle retribuzioni/eventuali periodi a reddito ridotto non opera in modo esteso oltre l'ultimo quinquennio anteriore alla decorrenza della pensione; la tutela transitoria richiama le ultime 260 settimane per la quota A
- La presenza di contributi versati in gestioni speciali (es. Fondo pesca) non consente di per sé di estendere la neutralizzazione oltre i limiti fissati dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità
- Le pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittimità parziale di norme non determinano automaticamente un'estensione generalizzata della neutralizzazione: occorre verificare l'ambito e i parametri della pronuncia costituzionale
- Nel valutare casi analoghi è essenziale controllare la data di liquidazione della pensione, il regime applicabile (norme di riforma 1992/1993 e disposizioni transitorie), la collocazione temporale delle settimane/contributi dedotti e la giurisprudenza consolidata
- In contenziosi previdenziali simili conviene proporre deduzioni specifiche sulla esatta collocazione temporale delle settimane da neutralizzare e verificare se ricorra un'applicazione delle disposizioni transitorie (art. 13 d.lgs. 503/1992) che limitano la neutralizzazione alle ultime 260 settimane
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