Cassazione Civile, Sentenza n. 4844/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva trasformato la pensione di anzianità del sig. Malacart in pensione di vecchiaia, neutralizzando 125 settimane di contribuzione meno favorevoli e condannando l'Istituto al pagamento delle differenze maturate dalla domanda amministrativa di marzo 2018. L'INPS ha dedotto la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 (come novellato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011), sostenendo che la domanda di riliquidazione era stata proposta oltre tre anni dalla maturazione del diritto al primo rateo di pensione di vecchiaia (maturato nel novembre 2011) e che, quindi, dovesse operare la decadenza prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'INPS inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento consolidato (conseguente a Cass. 17430/2021 e altre pronunce), la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica soltanto alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale; il diritto alla pensione è un diritto fondamentale non soggetto a decadenza nella sua essenza. Inoltre, anche ammettendo la censura dell'INPS, non ne deriverebbe un vantaggio concreto perché la Corte d'appello aveva fissato la decorrenza del pagamento delle maggiori somme dal 1.4.2018, data posteriore a quella utile per un'eventuale diversa estensione della decadenza. La Cassazione ha quindi compensato le spese del giudizio e dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 47, d.P.R. n. 639/1970
La Corte ha considerato che la decadenza prevista dall'art. 47 opera con riferimento alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale e non può travolgere l'intero diritto a pensione, in quanto ciò sarebbe incompatibile con il carattere fondamentale e imprescrittibile del diritto pensionistico.
art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)
Norma richiamata nella censura dell'INPS come fonte della nuova disciplina della decadenza; la Corte ha valutato la sua portata insieme all'art. 47 e alla giurisprudenza successiva.
art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991)
Richiamato per collegare la tutela fondamentale del diritto a pensione: la Corte ha affermato che, coerentemente con tale previsione, la decadenza non può cancellare la tutela dei ratei infratriennali e dei futuri quando ciò comprometta il nucleo essenziale della prestazione.
art. 38 Cost.
Invocato come parametro costituzionale: la Corte ha ritenuto incompatibile con l'art. 38 Cost. un'applicazione della decadenza che annulli la protezione minima dovuta al beneficiario della prestazione pensionistica.
Circolare INPS n. 95/2014
La Corte territoriale aveva richiamato la circolare per escludere l'operatività della decadenza quando la riliquidazione è fondata su fatti sopravvenuti alla liquidazione originaria (es. il conseguimento dell'età pensionabile), principio che la Cassazione ha considerato congruente con l'orientamento giurisprudenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nella parte finale della sentenza per la disposizione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto.
Giurisprudenza citata (Cass. 17430/2021; Cass. nn. 123 e 38015/2022; Cass. n. 28416/2020; Corte cost. nn. 71/2010, 345/1999, 246/1992, 203/1985)
La Corte ha richiamato precedenti decisivi: in particolare Cass. 17430/2021 e pronunce successive per affermare il principio che la decadenza ex art. 47 non può precludere integralmente la riliquidazione delle prestazioni pensionistiche e che l'orientamento favorevole al pensionato si è consolidato; le sentenze della Corte costituzionale sono state usate per ricordare il carattere fondamentale del diritto pensionistico.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. 639/1970 opera con riferimento alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale; non estende la sua efficacia a cancellare il diritto pensionistico nel suo nucleo essenziale.
- Se la riliquidazione è richiesta in virtù di fatti sopravvenuti alla liquidazione originaria (es. il raggiungimento dell'età pensionabile che consente una diversa modalità di calcolo), può essere esclusa l'applicazione della decadenza amministrativa, conformemente alle circolari INPS e alla giurisprudenza di merito.
- Il diritto alla pensione ha natura fondamentale: interpretazioni o applicazioni di norme che comportino la perdita del nucleo essenziale della prestazione sono incompatibili con l'art. 38 Cost.
- In casi di trasformazione della pensione (anzianità → vecchiaia) il giudice può fissare la decorrenza delle maggiori somme dalla data della domanda amministrativa di trasformazione; pertanto il calcolo delle somme dovute e l'eventuale perdita per decorrenza può dipendere dalla data di tale istanza.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è importante valutare l'effettivo interesse alla decisione: se la pronuncia impugnata ha fissato decorrenze che rendono ininfluente la censura, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Per tutelare i propri diritti, il soggetto interessato dovrebbe presentare tempestivamente domanda amministrativa di riliquidazione e documentare i fatti sopravvenuti che giustificano la revisione del trattamento pensionistico.
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