Cassazione Civile, Sentenza n. 4845/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la liquidazione della pensione di vecchiaia previa "neutralizzazione" di 429 settimane contributive accreditate presso la Gestione separata (contributi ritenuti sfavorevoli al calcolo del rateo), insistendo altresì perché nella base contributiva venisse considerata la rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto ex art. 13 l. n. 257/1992. Sosteneva che tale rivalutazione si riferisse a contributi maturati entro il 1992 e che, una volta maturata l'età pensionabile, la sua pensione di anzianità dovesse essere ricalcolata sulla base dei requisiti e del montante propri della pensione di vecchiaia, consentendo la sterilizzazione dei periodi non utili o pregiudizievoli ai fini del miglior risultato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la rivalutazione contributiva ex art. 13 l. n. 257/1992 non possa essere considerata "sopravvenuta" e abbia efficacia dichiarativa rispetto a contributi fino al 31.12.1992, l'ordinamento ostacola comunque la neutralizzazione richiesta nel caso concreto a causa delle regole sulla totalizzazione previste dal d.lgs. n. 42/2006: la totalizzazione richiede di considerare "tutti e per intero i periodi assicurativi" e il trattamento così ottenuto deve essere liquidato "esclusivamente con le regole del sistema contributivo"; pertanto non è possibile sterilizzare singoli periodi contributivi ai fini del ricalcolo quando la pensione è stata liquidata mediante totalizzazione. Inoltre, l'eventuale rimedio di neutralizzazione ha ambiti e limiti (temporalità e applicabilità solo ove residui la componente retributiva) già delineati dalla giurisprudenza, e dal ricorso non risultava che una neutralizzazione, in misura compatibile con tali limiti, avrebbe prodotto un effetto migliorativo del trattamento. Vanno compensate le spese. È disposto il versamento, da parte del ricorrente, dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, l. n. 257/1992
Riconosce una rivalutazione contributiva per i periodi di esposizione ad amianto fino al 31.12.1992; tale beneficio ha efficacia dichiarativa e incide sul montante dei contributi pre-1993, non potendosi considerare "sopravvenuto" rispetto alla liquidazione della pensione.
art. 22, comma 5, l. n. 153/1969
"la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia"
All'età pensionabile la pensione di anzianità può essere trattata secondo la disciplina della pensione di vecchiaia, con possibilità teorica di ricalcolo e di neutralizzazione di contributi non necessari nei limiti e condizioni previsti dalla giurisprudenza.
art. 3, comma 8, l. n. 297/1982
Consente la neutralizzazione (esclusione) di periodi di contribuzione a retribuzione ridotta non necessari al perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ma con limiti temporali (non applicabile ai montanti relativi a periodi anteriori all'ultimo quinquennio) e soprattutto solo nei casi in cui la pensione continui ad essere liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo.
art. 1, commi 3 e 4, d.lgs. n. 42/2006
"la totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi" (art.1, comma 3) e il trattamento "deve essere liquidato esclusivamente con le regole del sistema contributivo" (art.4, comma 2)
La disciplina della totalizzazione impone che, per la pensione calcolata mediante totalizzazione, tutti i periodi assicurativi concorrano per intero e il trattamento sia determinato secondo il sistema contributivo, ostando quindi alla neutralizzazione di singoli periodi contributivi ai fini del ricalcolo.
legge n. 421/1992 e d.lgs. n. 503/1992
Rilevate come quadro normativo che ha introdotto la progressiva estensione del periodo retributivo e la transizione verso il sistema contributivo; tali previsioni delimitano l'ambito applicativo dei rimedi di neutralizzazione, rendendoli incompatibili con pensioni calcolate integralmente con il sistema contributivo.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma processuale richiamata per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente quando ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La rivalutazione/conversione contributiva relativa a periodi anteriori al 1993 (quale quella per esposizione ad amianto ex art.13 l.257/1992) ha efficacia dichiarativa e si considera riferita a quei periodi; non può essere qualificata come "sopravvenuta" solo perché riconosciuta in sede giudiziaria successivamente.
- Se la pensione viene liquidata mediante totalizzazione (d.lgs. n. 42/2006), la regola è che devono concorrere tutti i periodi assicurativi per intero e il trattamento è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo: ciò ostacola la neutralizzazione selettiva di singoli periodi contributivi per migliorare il rateo.
- La possibilità di neutralizzare periodi contributivi nocivi trova fondamento giurisprudenziale principalmente quando la pensione è o rimane in tutto o in parte di tipo retributivo; dopo la transizione al sistema contributivo puro, il rimedio è molto più limitato o non applicabile.
- Per ottenere la neutralizzazione è necessario dimostrare concretamente che l'operazione determinerebbe un maggior trattamento pensionistico; la mera asserzione non è sufficiente. Occorrono calcoli chiari e compatibili coi limiti normativi e giurisprudenziali.
- In casi complessi che comportano totalizzazioni e riliquidazioni con componenti contributive e retributive miste, è essenziale valutare preventivamente l'impatto del ricalcolo e verificare se l'ammontare delle settimane da neutralizzare rientri nei limiti consentiti dalla giurisprudenza e dalla normativa.
- Le questioni di costituzionalità relative al divieto di ricalcolo o neutralizzazione incontrano un elevato livello di tutela giurisprudenziale, ma la loro accoglibilità dipende dal rispetto dei limiti temporali e del sistema di calcolo applicabile (retributivo vs contributivo).
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