Cassazione Civile, Sentenza n. 4764/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare inflitto a Giovanni Tarantino per aver falsamente attribuito a sé la qualifica di colonnello della Guardia di Finanza e per l'uso indebito di segni distintivi della pubblica amministrazione al fine di ottenere un vantaggio economico nella vendita della propria automobile. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: presunta tardività dell'avvio del procedimento disciplinare (art.55-bis d.lgs.165/2001), contestazione dell'accertamento dei fatti e della sussistenza della giusta causa (art.2119 c.c. e onere della prova), violazione di norme contrattuali e del codice di comportamento (CCNL Funzioni Centrali, d.P.R. 62/2013, Codice di comportamento Agenzia Entrate), e carenza di motivazione riguardo alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in ogni sua parte. Ha ritenuto inammissibili i motivi che in realtà miravano a riesaminare il fatto accertato dai giudici di merito; ha confermato che il termine per la contestazione disciplinare decorre dalla piena conoscenza dei fatti da parte del responsabile della struttura e che, nel caso concreto, tale piena conoscenza non si verificò all'audizione del 27.9.2018 ma successivamente. Ha inoltre statuìto che la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito è congrua e che le condotte extralavorative del ricorrente hanno leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, giustificando la sanzione del licenziamento senza preavviso, anche alla luce delle norme di comportamento del personale pubblico e delle previsioni contrattuali. Ha ritenuto irrilevante/inesistente l'errore di motivazione relativo alla recidiva rispetto al dispositivo, e ha confermato la proporzionalità della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
il termine per la contestazione disciplinare ... decorre dal giorno in cui "il responsabile della struttura" abbia avuto "piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare"
Il termine decorre dalla piena conoscenza dei fatti da parte del responsabile della struttura; l'audizione informale non equivale necessariamente a piena conoscenza se non emergono capi di imputazione specifici
art. 2119 c.c.
Richiamata come disciplina della giusta causa: il comportamento può giustificare il licenziamento se rompe irrimediabilmente il vincolo fiduciario
art. 2697 c.c.
Menzionato dal ricorrente in tema di onere della prova; tuttavia la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito si fondasse su autonoma e positiva valutazione delle prove, non su inversione dell'onere probatorio
art. 60, 61, 62 CCNL Funzioni Centrali
Utilizzati per inquadrare le fattispecie disciplinari e le possibili sanzioni: in particolare l'art. 62, comma 9, n.2 lett. d) contempla il licenziamento senza preavviso per fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto
art. 62, comma 9, n.2, lett. d) CCNL Funzioni Centrali
"commissione – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro"
La disposizione giustifica il licenziamento anche per fatti non penalmente rilevanti se la gravità è tale da ledere il vincolo fiduciario
d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
Richiamato per il dovere di servire la Nazione con disciplina e onore e per il rispetto dei principi di integrità e correttezza; contravvenzioni a tali doveri possono aggravare la valutazione disciplinare nei pubblici dipendenti
Codice di comportamento del personale Agenzia delle Entrate (atto del Direttore prot. n.2015/118379 del 16.9.2015)
Norma aziendale richiamata per valutare la rilevanza disciplinare delle condotte del dipendente e il nocumento all'immagine dell'Amministrazione
art. 653 c.p.p.
Richiamato per affermare che l'accertamento penale favorevole parziale non ha effetto vincolante nel giudizio civile/disciplinare
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme invocate dal ricorrente come presunte violazioni; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati perché miravano a sindacare fatti e valutazioni di merito
art. 132 c.p.c., comma 2, n.4 e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamate in relazione alla doglianza di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente rispetto al dispositivo
d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Norma applicata per il rilievo del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Il termine per la contestazione disciplinare decorre dalla "piena conoscenza" dei fatti da parte del responsabile della struttura: un'audizione informale non sempre implica tale piena conoscenza
- L'accertamento dei fatti compiuto dal giudice del lavoro è autonomo rispetto all'esito del processo penale; un'assoluzione o condanna penale parziale non vincola automaticamente il giudice disciplinare
- Condotte extralavorative che ledono il vincolo fiduciario, specialmente per dipendenti pubblici, possono integrare giusta causa di licenziamento anche se riguardano ambiti esterni all'orario di lavoro
- La proporzionalità della sanzione è valutata in relazione alla capacità della sanzione conservativa di ricostituire il vincolo fiduciario: se impossibile, il licenziamento può essere proporzionato
- La doglianza che mira a rinnovare la valutazione dei fatti accertati in sede di merito è inammissibile in cassazione: va contestata l'erronea applicazione del diritto o vizi di motivazione rilevanti
- La recidiva può aggravare la posizione disciplinare, ma la sua (non) valutazione non invalida il provvedimento se la gravità dei fatti contestati è già di per sé idonea a giustificare il licenziamento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4767/2023 del 15/02/2023
- Sentenza lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4769/2023 del 15/02/2023
- Sentenza lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4795/2023 del 15/02/2023
- Sentenza lavoro · 15 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4800/2023 del 15/02/2023
- Sentenza lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4845/2023 del 16/02/2023
- Sentenza lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 4844/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →