Ordinanza n. 1626/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva parzialmente sospeso gli atti comunali di pianificazione e soppressione di alcune postazioni per l'assegnazione di posteggi
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, che aveva accolto in parte la domanda cautelare proposta da società esercenti attività commerciali, sospendendo gli atti impugnati limitatamente alla soppressione di alcune postazioni. Il Comune ha sostenuto, secondo quanto emerge dalla motivazione dell'ordinanza d'appello, che le misure previste dal cosiddetto "decreto Galloni" (d.m. 28 ottobre 2011), recepite negli atti comunali impugnati, fossero riconducibili alle misure di protezione diretta dei beni culturali previste dagli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, e non alla diversa disciplina dell'art. 52 dello stesso decreto legislativo. Da ciò deriverebbe la non necessità dell'intesa con la Regione. L'appello ha inoltre evidenziato il pregiudizio derivante dal blocco o dal condizionamento delle gare per l'assegnazione dei posteggi secondo la programmazione comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. e ha riformato l'ordinanza del TAR, respingendo integralmente l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché le misure del d.m. 28 ottobre 2011 appaiono riconducibili alla protezione diretta dei beni culturali disciplinata dagli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, espressamente richiamati dal decreto, anziché all'art. 52, sul quale aveva inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015; pertanto, allo stato cautelare, non appare necessario il raggiungimento dell'intesa con la Regione. È stato ravvisato anche il periculum in mora: nel bilanciamento degli interessi prevale l'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare per l'assegnazione dei posteggi, secondo la programmazione stabilita da Roma Capitale, senza dover escludere le postazioni soppresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
La disposizione costituisce la base processuale per l'accoglimento dell'appello cautelare e la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado.
misure di protezione diretta di cui all’art. 10
Le misure previste dal d.m. 28 ottobre 2011 appaiono riconducibili, in via cautelare, alla protezione diretta dei beni culturali.
misure di protezione diretta di cui all’art. 10 e agli artt. 21-22 del d.lgs. n. 42/2004
Il richiamo espresso a tali disposizioni nel decreto consente di qualificare provvisoriamente le misure come strumenti di protezione diretta, non subordinati al raggiungimento dell'intesa regionale prevista per altra fattispecie.
anziché all’art. 52 del medesimo decreto legislativo
La disciplina dell'art. 52, sulla quale ha inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015, non è stata ritenuta applicabile, allo stato del giudizio cautelare, alle misure in esame.
d.m. 28 ottobre 2011 ("decreto Galloni")
presunta illegittimità del “decreto Galloni” (d.m. 28 ottobre 2011)
Le misure disposte dal decreto, recepite da Roma Capitale, sono state ritenute prima facie riconducibili agli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. 42/2004.
Massime di principio
- In sede cautelare, le misure amministrative dirette alla protezione di beni culturali possono essere ricondotte agli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. 42/2004, anziché all'art. 52 del medesimo decreto, quando il loro contenuto e i richiami normativi dell'atto ne evidenzino la funzione di protezione diretta; in tale ipotesi, allo stato degli atti, non è necessario il raggiungimento dell'intesa con la Regione prevista per la diversa disciplina.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare per l'assegnazione di posteggi secondo una programmazione comunale può prevalere sull'interesse degli operatori a mantenere operative alcune postazioni, quando la sospensione degli atti amministrativi rischi di arrestare o condizionare l'intera procedura di assegnazione.
- L'appello cautelare può essere accolto quando risultino congiuntamente il fumus boni iuris, derivante dalla plausibile qualificazione giuridica delle misure amministrative adottate, e il periculum in mora, identificabile nel concreto rischio di blocco o condizionamento delle gare pubbliche in corso.
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