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Ordinanza

Ordinanza n. 1473/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dei sopracitati Ministeri in relazione alla richiesta di intervento avanzata nei termini di cui al ricorso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\1\2026: avverso il provvedimento di svincolo da parte dei ministeri resistenti e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti (identificati con le note del Ministero della difesa e del mimit come affare legale -OMISSIS- del 24.10.2025 nelle note depositate il 22.12.2025) con istanza di riunione

Giustizia amministrativa202512819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di svincolo delle domande di brevetto e relativi atti antecedenti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso introduttivo per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dei Ministeri rispetto a una richiesta di intervento e, con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di svincolo delle domande di brevetto. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione dell'atto e l'illegittima attivazione del regime di segretezza previsto dagli articoli 39 e 40 della legge n. 124/2017, sostenendo la conseguente obbligatorietà dell'espropriazione. È stata proposta istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e istanza di riunione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris. In questa fase sommaria, il Collegio ha ritenuto che le censure relative al difetto di motivazione e alla pretesa obbligatorietà dell'attivazione del regime di segretezza e dell'espropriazione non trovino corrispondenza nella disciplina applicabile. Ha interpretato l'articolo 198 d.lgs. n. 30/2005 come norma che prevede, nel procedimento relativo alle domande di brevetto, un silenzio qualificato del Ministero della Difesa, idoneo a consentire il prosieguo dell'iter in mancanza di un espresso diniego adottato entro il termine previsto; tale diniego presuppone la valutazione di specifiche esigenze connesse alla difesa nazionale e dell'utilità o rilevanza militare dell'invenzione. La decisione sull'eventuale segretazione, classificazione di segretezza e correlata espropriazione è stata considerata espressione di prerogative discrezionali dell'Amministrazione. Dagli atti risultava che il Ministero della Difesa aveva disposto lo svincolo dopo avere escluso la connessione del trovato tecnologico con il settore militare e ritenuto non necessaria la classifica di segretezza. Il TAR ha inoltre prospettato, senza definirla, la possibile carenza dell'interesse a ricorrere, in ragione della natura pubblicistica degli interessi tutelati e dell'attivazione d'ufficio dei procedimenti di segretazione. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un sufficiente fumus boni iuris; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.

  • art. 198 d.lgs. n. 30/2005

    procedure di segretazione militare

    La norma, letta in combinato disposto con i commi 1, 6, 7 e 11-13, prevede un'ipotesi di silenzio qualificato del Ministero della Difesa sul prosieguo dell'iter delle domande di brevetto e rimette all'Amministrazione la valutazione discrezionale dell'utilità o rilevanza militare dell'invenzione, dell'eventuale segretazione o classificazione di segretezza e delle correlate determinazioni, inclusa l'eventuale espropriazione.

  • artt. 39 e 40 l. n. 124/2017

    ai sensi degli invocati articoli 39 e 40 L. n. 124/2017

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione all'attivazione del regime di segretezza, ma il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che la censura non trovasse corrispondenza nella disciplina applicabile alla fattispecie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a domande di brevetto, il silenzio del Ministero della Difesa protratto oltre il termine previsto dall'articolo 198 d.lgs. n. 30/2005 può assumere valore di nulla osta al prosieguo dell'iter di valutazione, in assenza di un espresso diniego.
  • L'eventuale apposizione della segretazione o della classifica di segretezza e l'adozione delle correlate determinazioni espropriative presuppongono una valutazione amministrativa circa l'utilità o rilevanza dell'invenzione per la difesa nazionale e non operano automaticamente per il solo fatto dell'esame ministeriale della domanda di brevetto.
  • La decisione ministeriale di svincolare una domanda di brevetto può fondarsi sulla valutazione discrezionale dell'assenza di connessione dell'invenzione con il settore militare e della conseguente non necessità della classificazione di segretezza.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando le censure dedotte non risultino, allo stato degli atti, coerenti con la disciplina normativa applicabile e non emerga quindi un sufficiente fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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