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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51569/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania (14/03/2023) finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato e, in via subordinata, alla confisca per equivalente. L'impugnazione deduceva violazioni di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 309 comma 9, 324, 321 e 125 comma 3 c.p.p., nonché agli artt. 10-quater d.lgs. n.74/2000 e 483 c.p., contestando la fondatezza del sequestro e la motivazione sui reati contestati (indebita compensazione di crediti inesistenti e falso in autocertificazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Dalla documentazione della difesa risultava che, il 28/07/2023, il PM procedente aveva disposto il dissequestro e la restituzione della somma di € 62.627,00 oggetto del sequestro, determinando la sopravvenuta carenza di interesse della società a proseguire l'impugnazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui la sopravvenuta mancanza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende, non configurandosi come soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Consente il trattamento cartolare del ricorso (esame senza udienza), applicato in questo procedimento.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla parte come norma rilevante in materia di misure cautelari reali; contestato nel motivo di ricorso ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità per rinuncia.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'impugnazione dell'ordinanza; invocata per la dedotta illegittimità dell'ordinanza di riesame.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riguarda l'adozione e la motivazione dei provvedimenti; la ricorrente deduceva vizio di motivazione ai sensi di tale articolo.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione e possibilità di impugnazione; la mancata motivazione era oggetto di censura nel ricorso.

  • art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000

    Norma tributaria penale citata nel ricorso con riferimento ai reati fiscali e alla disciplina delle misure patrimoniali; la ricorrente sosteneva la violazione della norma nell'applicazione del sequestro.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma penale sul falso in autocertificazione; richiamata in relazione ai reati ipotizzati nella fase cautelare.

  • Giurisprudenza (Sez.4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01)

    Principio giurisprudenziale applicato: la restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità per rinuncia, senza configurare una soccombenza che giustifichi condanna alle spese o versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso contro provvedimenti di sequestro, il bene o le somme vengono dissequestrate e restituite, il ricorrente perde l'interesse alla decisione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per rinuncia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non è equiparata a soccombenza: non si applicano in genere le condanne alle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
  • La rinuncia o la perdita di interesse può essere documentata telematicamente e con atti del PM (es. provvedimento di dissequestro); occorre allegare la documentazione probatoria per ottenere l'inammissibilità per rinuncia.
  • In procedimenti cautelari reali occorre valutare preliminarmente se, in caso di restituzione parziale o totale dei beni, sussista ancora interesse ad impugnare per evitare spese e procedimento inutile.
  • Il procedimento in Cassazione può essere trattato cartolarmente ai sensi dell'art. 23 d.l. 137/2020: questo accelera la decisione quando non è richiesta l'udienza e non vi sono questioni da discutere oralmente.

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