Sentenza n. 1181/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso docenti per una classe di concorso relativa alle scienze giuridico-economiche nella regione Veneto, nonché il successivo decreto di integrazione della graduatoria con gli idonei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto per il personale docente della scuola secondaria. Gli è stato attribuito un punteggio complessivo che non gli ha consentito di rientrare nel contingente dei posti disponibili. Successivamente è stato inserito nella graduatoria degli idonei. Ha impugnato la graduatoria e il decreto integrativo sostenendo che, ai sensi del punto A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, avrebbe dovuto essergli attribuito il punteggio più favorevole derivante dal voto di laurea, pari a 110/110, anziché quello relativo all’abilitazione. Ha dedotto la violazione della lex specialis e del principio del favor partecipationis, nonché difetto di istruttoria, omessa ponderazione degli interessi, violazione degli artt. 97 Cost. e 1 l. n. 241/1990, lesione del principio meritocratico e difetto di motivazione. Ha inoltre lamentato disparità di trattamento rispetto a una diversa prassi seguita dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, invocando gli artt. 3 e 51 Cost. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che l’inserimento nella graduatoria degli idonei, valida per tre anni, avrebbe fatto venir meno l’interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo che il ricorrente conservasse un interesse concreto e attuale a ottenere un migliore posizionamento in graduatoria e l’eventuale ingresso tra i vincitori mediante il riconoscimento dei 12,5 punti aggiuntivi. Nel merito, ha respinto il ricorso. Il punto A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023 prevede alternativamente la valorizzazione della laurea oppure dell’abilitazione quale titolo di accesso; la circostanza che, ai fini dell’ammissione, il bando richiedesse il possesso congiunto di laurea e abilitazione non comporta la cumulabilità o la libera scelta del titolo più favorevole ai fini del punteggio. Poiché il candidato aveva indicato nella domanda l’abilitazione quale titolo di accesso, l’amministrazione doveva calcolare il punteggio su tale titolo. Il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda impedisce all’amministrazione di sostituirsi al candidato nella scelta del titolo da valorizzare, anche per tutelare la par condicio tra i concorrenti. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché la scelta amministrativa risultava sufficientemente chiara e riconducibile alla disciplina concorsuale e alla dichiarazione resa nella domanda. La diversa prassi eventualmente seguita da un altro ufficio scolastico regionale non imponeva al Veneto di replicare un’interpretazione ritenuta non corretta: il principio di uguaglianza non comporta l’estensione di prassi illegittime. Le censure fondate sugli artt. 97 Cost. e 1 l. n. 241/1990 sono state ritenute prive di autonoma consistenza. Le spese sono state compensate per la non univocità interpretativa della disciplina e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
punto A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023
attribuzione del punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale, identificando alternativamente il diploma di laurea ovvero l’abilitazione specifica
La disposizione impone di valorizzare un solo titolo di accesso, scelto in base alla dichiarazione resa nella domanda, senza automatica sommatoria né possibilità di selezionare successivamente il titolo più favorevole.
art. 4, comma 1, D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575
possesso congiunto di laurea e abilitazione
Il possesso congiunto dei titoli costituisce un canale di accesso alla procedura, ma non comporta che entrambi siano autonomamente valorizzati ai fini del punteggio del titolo di accesso.
art. 4, comma 3, D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575
La previsione individua un distinto canale di accesso basato sulla laurea con servizio pregresso o con 24 CFU/CFA.
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla l. 5 giugno 2025, n. 79
Ha costituito la base normativa per l’integrazione della graduatoria con i candidati idonei.
art. 97 Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al principio meritocratico, ma il giudice ha ritenuto la censura priva di autonoma consistenza rispetto alla corretta interpretazione della disciplina concorsuale.
art. 3 Cost.
La diversa prassi eventualmente applicata da un altro ufficio scolastico non determina disparità illegittima quando l’amministrazione resistente abbia applicato correttamente la lex specialis.
art. 51 Cost.
La disposizione è stata invocata congiuntamente all’art. 3 Cost., senza che il giudice ravvisasse una violazione, poiché non è imposto il recepimento di prassi amministrative ritenute illegittime.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il richiamo ai principi dell’azione amministrativa non fonda una censura autonoma quando l’amministrazione abbia applicato correttamente la disciplina concorsuale.
Massime di principio
- Quando la lex specialis individua alternativamente più titoli di accesso ai fini della valutazione, il punteggio deve essere calcolato sul titolo dichiarato dal candidato nella domanda, senza automatica cumulabilità o possibilità di scegliere successivamente il titolo più favorevole.
- Il possesso congiunto di più titoli richiesto per l’ammissione a una procedura concorsuale non implica, in assenza di un’espressa previsione della lex specialis, la valorizzazione autonoma di ciascun titolo ai fini del punteggio.
- Nelle procedure concorsuali il principio di autoresponsabilità vincola il candidato alle dichiarazioni rese nella domanda e impedisce all’amministrazione di sostituirsi a lui nella scelta del titolo da valorizzare, anche per salvaguardare la par condicio dei concorrenti.
- La diversa prassi eventualmente seguita da un’altra amministrazione o articolazione territoriale non fonda una pretesa alla sua estensione quando tale prassi sia ritenuta non conforme alla lex specialis; il principio di uguaglianza non impone la generalizzazione di prassi illegittime.
- L’inserimento del candidato nella graduatoria degli idonei non elimina l’interesse a ricorrere quando l’impugnazione mira a ottenere un migliore posizionamento e l’eventuale ingresso nel contingente dei vincitori.
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