Cassazione Penale, Sentenza n. 31280/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata derubricazione dei reati da truffa a insolvenza fraudolenta ai sensi dell'art. 641 c.p. Nel dettaglio: per il capo B) si contestava che non vi fosse simulazione di circostanze artificiose ma soltanto la dissimulazione dello stato di insolvenza e che mancasse il danno patrimoniale perché le somme risultarono poi pagate; per il capo A) si deduceva l'assenza del dolo perché l'imputato avrebbe consegnato assegni alla persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la qualificazione dei fatti come truffa per entrambi i capi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello: capo A) l'imputato aveva prospettato falsamente un'assunzione e si era fatto consegnare denaro per l'acquisto di un veicolo, poi era divenuto irreperibile; capo B) l'imputato, pur avendo precedentemente sempre pagato, pagò le scommesse con assegni poi protestati, creando l'apparenza di solvibilità e inducendo in errore il titolare del centro. La Corte ha inoltre chiarito che il reato si perfeziona al momento dell'emissione dei assegni inesigibili, e che il successivo pagamento da parte di terzi non annulla la consumazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La frode nella truffa si attua mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore; è necessario un quid pluris quando l'elemento materiale è costituito da assegni privi di copertura
art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta)
Il delitto si configura quando la frode è realizzata mediante la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente; va distinto dalla truffa laddove manchi simulazione di circostanze
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità è stata determinata per colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Distinguere sempre tra truffa (art. 640) e insolvenza fraudolenta (art. 641) verificando se la condotta abbia previsto la simulazione di circostanze o solo la dissimulazione dello stato di insolvenza
- L'emissione di assegni privi di copertura può integrare la truffa se è accompagnata da un quid pluris, ossia da comportamenti o circostanze che creano un affidamento ragionevole nella vittima sulla solvibilità o sull'onestà dell'agente
- La consumazione del reato avviene al momento in cui si realizza il meccanismo fraudolento (es. emissione di assegni inesigibili); atti successivi di pagamento da parte di terzi non cancellano la consumazione già avvenuta
- La consegna di strumenti di pagamento (assegni) alla vittima non esclude automaticamente il dolo se risultano protestati o se la condotta dell'agente dimostra l'intenzione di procurarsi un ingiusto profitto
- In sede di Cassazione, un ricorso manifestamente infondato o proposto con colpa può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche oltre al pagamento delle spese processuali
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