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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04083/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione di somme prelevate da un libretto di deposito a risparmio cointestato, assumendo che il denaro fosse in realtà di una sola di essi e che il prelievo fosse stato compiuto dalla banca per compensare crediti vantati verso l'altro soggetto quale fideiussore di debiti derivanti da tre conti correnti. In appello era stata dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, ma la Corte territoriale aveva poi rigettato anche la domanda relativa agli addebiti anatocistici ritenendo non assolto l'onere della prova per la mancanza di parte degli estratti conto. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 1283 e 2697 c.c., sostenendo che la c.t.u. contabile avrebbe comunque consentito di verificare la correttezza dei conteggi per due conti su tre e che, in ogni caso, le eventuali lacune documentali non potevano giustificare il rigetto integrale della domanda, dovendosi quantomeno riconoscere la ripetizione nei limiti provati sulla base della documentazione disponibile. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso come tentativo di riesame del fatto e delle risultanze peritali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui tendeva a sollecitare un nuovo esame del fatto e della c.t.u., ma ha affermato che la Corte d'appello ha falsamente applicato le regole sull'onere della prova, poiché la parziale mancanza degli estratti conto poteva giustificare il rigetto della domanda solo per la parte non documentata e non il rigetto integrale anche degli addebiti anatocistici comunque provati o calcolabili. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura denunciava violazione di legge, non un vizio di motivazione o di accertamento del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il riesame del fatto è consentito solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto

  • art. 1283 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità delle clausole anatocistiche

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova grava su chi agisce in ripetizione, ma il mancato deposito di parte degli estratti conto comporta solo il mancato assolvimento per la parte non documentata

  • art. 2033 c.c.

    chi agisce in ripetizione deve provare il pagamento eseguito e il carattere indebito della prestazione

  • art. 1945 c.c.

    il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale e agire per contestare l'esistenza, totale o parziale, del credito garantito

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    il principio di diritto enunciato deve essere seguito dal giudice del rinvio

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato

  • Cass. S.u. n. 8053/2014

    richiamata per il limite del sindacato di legittimità sul fatto

  • Cass. n. 23852/2020

    affermata la determinazione del dare-avere con azzeramento del saldo iniziale del periodo non documentato

  • Cass. nn. 22387/2021; 27362/2022

    confermano il principio sul calcolo del rapporto bancario in presenza di estratti conto mancanti

  • Cass. n. 35979/2022

    il correntista che agisce per ripetizione deve produrre gli estratti dell'intera durata del rapporto, ma la produzione parziale non impedisce l'accertamento per il periodo documentato

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a rapporti bancari, l'attore deve provare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una valida causa debendi; tuttavia, la prova può risultare anche solo parziale, e in tal caso il giudice deve riconoscere la pretesa nei limiti dei fatti documentalmente dimostrati.
  • La mancanza di parte della documentazione contabile non impone automaticamente il rigetto integrale della domanda: essa comporta l'impossibilità di accertare il rapporto per il segmento non documentato, ma non impedisce di decidere sul periodo o sulle singole poste per le quali la prova sia disponibile.
  • Nei rapporti di conto corrente bancario, quando siano escluse clausole anatocistiche o ultralegali e manchino alcuni estratti conto, il saldo del periodo non documentato può essere azzerato, procedendo poi al ricalcolo del dare-avere sulla base della documentazione successiva disponibile.
  • Il fideiussore che abbia subito il soddisfacimento del credito della banca mediante compensazione o prelievo su un rapporto a lui riferibile è legittimato ad agire in ripetizione dell'indebito e a contestare l'esistenza, totale o parziale, del credito garantito verso il debitore principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteInadempimentoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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