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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11536/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23/04/2024, con cui era stata confermata la responsabilità per plurime violazioni in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato la mancata qualificazione di alcune condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che i fatti contestati ai capi 1), 8), 9), 10) e 11) dovessero essere ritenuti di lieve entità. Con il secondo motivo ha censurato l'eccessività dell'aumento di pena applicato per la continuazione, in relazione alle violazioni di cui ai capi 8), 9), 10) e 11).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito con motivazione logicamente immune da vizi, che aveva escluso la lieve entità valorizzando quantità di dosi, reiterazione delle condotte per più mesi, stabilità delle forniture a cadenze ravvicinatissime ed entità dei profitti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva applicato un aumento di pena per la continuazione non manifestamente illogico, in ragione della sostanziale equivalenza di gravità degli episodi di cessione continuata a singoli clienti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La lieve entità del fatto va valutata complessivamente alla luce di tutti gli indici sintomatici della fattispecie concreta; non basta una censura che contrapponga una diversa lettura dei fatti a quella, non illogica, del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo

    Per la configurabilità della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 occorre una valutazione globale degli elementi del fatto concreto, selezionati in base a tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli elementi concreti del caso, tra cui quantità, reiterazione, durata delle condotte, stabilità dei rapporti di fornitura e vantaggio economico ricavato.
  • Una censura di legittimità è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non affetta da manifesta illogicità.
  • La determinazione dell'aumento di pena per la continuazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo non manifestamente illogico la sostanziale equivalenza di gravità tra i fatti unificati dal vincolo continuativo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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