Cassazione Penale, Ordinanza n. 18974/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per appropriazione indebita e falsità ideologica in atto pubblico, con pena di un anno e due mesi di reclusione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, richiamando gli artt. 521 e 597 c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la determinazione della pena e dell'aumento per la continuazione non fosse adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte non consentito e in parte manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sulla qualificazione dei fatti e che la doglianza relativa alla correlazione tra accusa e sentenza era tardiva perché proposta solo in cassazione, pur trattandosi di nullità a regime intermedio deducibile nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché per una pena irrogata al di sotto della media edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, con implicito riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato negativamente la personalità dell'imputato, una precedente condanna per falsa testimonianza, la pluralità dei fatti, l'intensità del dolo e la gravità delle condotte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nei reati contestati
norma incriminatrice dell'appropriazione indebita contestata al capo a
richiamato per la continuazione tra i reati
norma incriminatrice della falsità ideologica in atto pubblico contestata al capo b
richiamato nel motivo di ricorso sul principio di correlazione tra accusa e sentenza
richiamato nel motivo di ricorso sul tema della correlazione e dei limiti devolutivi in appello
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione
richiamato come criterio di commisurazione della pena, ritenuto implicitamente considerato dal giudice di merito
base per la condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La doglianza relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando integri una nullità a regime intermedio, deve essere dedotta tempestivamente nei gradi di merito; se proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata fornisce una spiegazione congrua e logicamente coerente della qualificazione giuridica del fatto e il ricorrente non si confronta puntualmente con tale motivazione.
- In tema di commisurazione della pena, quando la sanzione viene determinata in misura inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La motivazione sul quantum sanzionatorio può ritenersi adeguata se il giudice valorizza elementi concreti quali la personalità dell'imputato, precedenti penali, pluralità dei fatti, intensità del dolo e gravità delle condotte.
- L'aumento per continuazione è censurabile solo se la motivazione è realmente illogica o apparente; un aumento contenuto e prossimo al minimo legale è compatibile con una motivazione sintetica se sorretto da valutazioni complessive sulla gravità del fatto.
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