Cassazione Penale, Sentenza n. 16284/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo per il reato previsto dall'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (indebite compensazioni) in combinato con l'art. 81 comma finale c.p. L'imputato deduceva: (1) vizio procedurale e motivazione basata esclusivamente sulle dichiarazioni di una funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che aveva ricostruito compensazioni operate da un commercialista; (2) vizio di motivazione per valutazione superficiale di dati limitati; (3) insufficiente accertamento della responsabilità soggettiva oltre ogni ragionevole dubbio, essendo a suo avviso la responsabilità del commercialista delegato; (4) contestazione dell'applicazione della recidiva.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale: l'elemento oggettivo (compensazioni indebite) non era contestato; la responsabilità soggettiva è stata accertata in quanto il rappresentante legale non era esentato dal controllo sui pagamenti nonostante avesse delegato l'inoltro degli F24, e la mancata corresponsione di imposte per due annualità evidenziava la dolosità preordinata. Sull'applicazione della recidiva la Corte ha confermato la decisione di merito, ritenendo rilevanti numerosi precedenti penali che denotano continuità criminale in un arco trentennale; la condotta è stata giudicata grave sia per durata sia per l'importo (circa 300.000 euro fra 2011 e 2012). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere ex art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, giusta richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Norma che sanziona le indebite compensazioni di debiti tributari; la Corte ha ritenuto accertata l'elemento materiale delle compensazioni indebite operate negli anni 2011‑2012 per importi rilevanti.
Criterio di determinazione della pena per reati commessi con più azioni unitarie; applicato dalla Corte in combinazione con la rilevanza della durata e gravità della condotta.
Disciplina l'onere delle spese del giudizio per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a questa norma.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al potere del giudice di comminare somme alla Cassa delle Ammende e al criterio per valutare l'eventuale mala fede o colpa nella proposizione di impugnazioni; qui la Corte ha ritenuto assente colpa grave e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 1722/2019)
Cass., Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507-01
Richiamata per il principio secondo cui la mera delega a un professionista per la presentazione degli F24 non solleva il rappresentante legale da responsabilità quando vi siano elementi che indicano la volontà dolosa di eludere il pagamento delle imposte.
Massime di principio
- La delega ad un commercialista per la compilazione e trasmissione degli F24 non esonera il rappresentante legale da responsabilità penale se emergono elementi che rendono probabile la sua consapevolezza o volontà dolosa (es. omissioni sistematiche di pagamento).
- In materia di indebite compensazioni tributarie, la prova dell'elemento oggettivo (compensazioni) può essere integrata dalle ricostruzioni tecniche/contabili dell'Agenzia delle Entrate; l'attendibilità delle dichiarazioni della funzionaria è valutata insieme agli altri elementi probatori.
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità è necessario contestare profili di diritto o di motivazione rilevanti e specifici; semplici critiche sulla valutazione della prova, senza indicare errori giuridici o violazioni procedurali, rischiano di rendere il ricorso inammissibile o infondato.
- La recidiva può essere applicata quando i precedenti evidenziano una continuità criminosa nel tempo; l'entità e la durata della condotta recente (importi elevati, mesi di reiterazione) aggravano la valutazione della pericolosità e legittimano l'aggravamento della pena.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e, in mancanza di colpa grave, comunque un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima della sua produzione.
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