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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28036/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere la restituzione di somme pagate a titolo di spese processuali in forza di sentenze di condanna successivamente cassate con rinvio dalla Corte di cassazione in un precedente giudizio. Il giudice di merito, dopo una declaratoria di incompetenza del tribunale, aveva rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 389 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere inammissibile la domanda restitutoria perché non proposta nel giudizio di rinvio, mentre secondo la giurisprudenza consolidata essa può essere proposta anche in un autonomo giudizio. Il resistente ha eccepito inoltre l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di esposizione dei fatti di causa, sostenendo che in merito sarebbe stata proposta una domanda diversa. Con ricorso incidentale ha poi censurato la compensazione delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, per come concretamente formulato, il ricorso principale riguardasse soltanto la domanda di restituzione delle somme pagate per spese processuali in base a sentenze poi cassate con rinvio. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorrente nei limiti in cui la domanda era chiaramente individuabile, ha affermato che tale azione restitutoria non deve necessariamente essere proposta nel giudizio di rinvio e può essere introdotta anche con autonomo giudizio, purché davanti al giudice competente per il rinvio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per l'esame nel merito della sola domanda restitutoria. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito, con rimessione al giudice di rinvio anche per la regolazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il vizio denunciato nel ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato in relazione al difetto di specificità/esposizione dei fatti di causa, ma l'eccezione di inammissibilità è stata superata per la parte di domanda effettivamente individuabile

  • art. 389 c.p.c.

    la domanda di restituzione conseguente alla cassazione con rinvio non deve essere necessariamente proposta nel giudizio di rinvio

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata insieme all'art. 389 c.p.c. in tema di titolo esecutivo e restituzione delle somme pagate

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito di memoria

  • art. 91 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per censurare la compensazione delle spese

  • art. 2697 c.c.

    menzionato indirettamente nella tassonomia delle regole processuali, ma non risulta centrale nel testo della decisione

Massime di principio

  • Le domande di restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenze poi cassate con rinvio hanno natura autonoma rispetto al giudizio di rinvio e possono essere proposte anche con separato giudizio.
  • L'azione restitutoria può essere proposta indipendentemente dalla concreta instaurazione o dall'esito del giudizio di rinvio, purché sia introdotta davanti al giudice che sarebbe competente per quel rinvio.
  • Se il ricorso per cassazione è formulato in modo da circoscrivere chiaramente l'oggetto della censura a una sola domanda, eventuali ulteriori questioni non specificamente veicolate restano estranee al thema decidendum e non possono essere esaminate.
  • Quando la decisione impugnata si discosta dal consolidato principio di autonomia dell'azione restitutoria successiva alla cassazione, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame nel merito della domanda non correttamente dichiarata inammissibile.
  • L'accoglimento del ricorso principale che investe il capo delle spese determina l'assorbimento del ricorso incidentale sulle spese stesse, demandandone la rinnovata regolazione al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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