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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso originariamente da una società poi fallita contro una banca veneta, per far accertare l’invalidità di un contratto di conto corrente, con contestazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultra-legali, CMS, spese, commissioni e giorni valuta, nonché per far dichiarare l’usura e ottenere la ripetizione dell’indebito; venivano inoltre impugnati due contratti di mutuo chirografario e ipotecario per asserito difetto di causa. Dopo la liquidazione coatta amministrativa della banca originaria e la cessione del complesso aziendale a Intesa Sanpaolo, il giudice di appello aveva ritenuto che la mera pendenza della lite alla data della cessione bastasse a trasferire a Intesa Sanpaolo la passività e quindi la legittimazione passiva, condannando la cessionaria al pagamento di una somma. Il ricorso per cassazione censurava tale esito con tre motivi: violazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99/2017 e dell’art. 111 c.p.c.; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali degli artt. 1362 e 1363 c.c.; violazione dell’art. 2560 c.c. e degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 99/2017, contestando che la cessione potesse fondarsi sul solo dato della pendenza del giudizio e richiamando, invece, la disciplina del perimetro della cessione e la natura dei debiti aziendali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Intesa Sanpaolo, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto errata l’affermazione secondo cui la mera pendenza della lite alla data della cessione sarebbe di per sé sufficiente a includere la relativa passività nel perimetro ceduto. Secondo la Corte, per i rapporti bancari già estinti alla data della cessione occorre verificare anche se il debito derivi da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria della cessionaria, letti nella prospettiva del concreto perimetro negoziale della cessione. Il principio di diritto enunciato esclude quindi il subentro automatico della cessionaria nelle controversie relative a rapporti estinti solo perché pendenti al momento della cessione.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel riepilogo della domanda originaria di nullità dei mutui per difetto di causa; la sentenza non sviluppa però una specifica interpretazione di questa norma ai fini decisori.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Richiamato quale base della domanda di nullità del mutuo per difetto di causa; non è oggetto della ratio decidendi della decisione di legittimità.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato nei motivi di ricorso per censurare la decisione d'appello sul piano processuale; la Corte decide tuttavia principalmente sulla corretta individuazione del perimetro della cessione e della legittimazione passiva.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale usata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    La Corte ribadisce che il contratto di cessione, pur inserito in un peculiare contesto normativo, va interpretato secondo i criteri dell’ermeneutica contrattuale, e che da tali criteri emerge l’insufficienza del solo dato della pendenza della lite.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull’art. 3 d.l. n. 99/2017 e sull’interpretazione del contratto di cessione; il richiamo all’art. 2560 c.c. non sorregge la tesi della cessionaria sulla sua responsabilità automatica.

  • art. 1321 c.c.

    La Corte qualifica il contratto di cessione come espressione di autonomia negoziale e dunque come contratto in senso civilistico, soggetto a interpretazione secondo le regole codicistiche.

  • art. 2555 c.c.

    Usato per definire l’azienda come universitas di beni, diritti, obblighi e rapporti giuridici, al fine di chiarire il significato di inerenza e funzionalità dei rapporti ceduti.

  • art. 10 t.u.b.

    Richiamato per distinguere l’attività bancaria tipica dall’impresa bancaria considerata nella sua concreta articolazione aziendale.

  • art. 3 d.l. n. 99/2017

    È la disposizione centrale: il decreto-legge rimette ai contraenti la determinazione dell’oggetto della cessione entro limiti inderogabili; il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro ceduto e restano in ogni caso escluse le controversie indicate dalla lettera c). La Corte afferma che la disciplina legale non trasferisce automaticamente tutte le passività pendenti, ma demanda al contratto la delimitazione concreta della cessione.

  • L. n. 121/2017

    Legge di conversione del d.l. n. 99/2017, richiamata per completezza del quadro normativo.

  • Corte cost. n. 250/2022

    Richiamata come base interpretativa decisiva: ha chiarito che l’art. 3 d.l. n. 99/2017 opera come norma-provvedimento, rimette ai commissari liquidatori e alla cessionaria la determinazione dell’oggetto della cessione e impone di guardare al contratto per individuare il perimetro delle attività e passività trasferite.

  • Cass. n. 35820/2023

    Richiamata come precedente che aveva escluso il subentro di Intesa Sanpaolo in una fattispecie relativa a fatti occorsi prima della cessione e azione giudiziaria successiva.

  • Cass. n. 17824/2023

    La Corte prende le distanze da questo precedente nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente il dato della pendenza della controversia e aveva considerato inammissibili le censure ermeneutiche.

  • Cass. n. 2785/2025

    Richiamata come precedente che aveva confermato l’impostazione di Cass. n. 17824/2023; la Corte in esame ne evidenzia il diverso perimetro fattuale e l’insufficiente esame della disciplina contrattuale sul requisito di inerenza e funzionalità.

Massime di principio

  • Quando una cessione di azienda o di rami bancari è costruita da una norma che rimette al contratto la concreta delimitazione del perimetro ceduto, la legittimazione passiva del cessionario va accertata primariamente attraverso l’interpretazione del contratto, non mediante un automatismo ricavato solo dalla disciplina legale generale.
  • La sola pendenza di una lite alla data della cessione non è, di per sé, sufficiente a trasferire al cessionario una passività relativa a un rapporto già estinto, se il contratto richiede anche che il debito derivi da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria nella prospettiva concreta della cessionaria.
  • Nell’interpretazione di clausole che definiscono passività incluse ed escluse, il criterio dell’inerenza e funzionalità non va letto in astratto rispetto all’attività bancaria in generale, ma nel contesto dell’azienda oggetto di cessione e della sua destinazione alla continuità dell’impresa del cessionario.
  • Le clausole che elencano i contenziosi inclusi hanno valore esemplificativo solo se il testo contrattuale prevede un criterio generale a monte: in tal caso l’inclusione del contenzioso dipende sia dalla pendenza della lite sia dalla riconducibilità del debito ai rapporti contrattuali effettivamente trasferiti.
  • Nei complessi meccanismi di cessione con efficacia verso i terzi, anche gli atti successivi di tipo ricognitivo possono confermare l’interpretazione del contratto, ma non sostituirsi ai criteri ermeneutici codicistici né ampliare in modo incompatibile il perimetro negoziale originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuoAccertamento
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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