Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08063/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. La fattispecie concreta descritta nell'ordinanza è quella di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, trovato fuori dall'abitazione in cui era ristretto. I motivi di ricorso sono ritenuti generici: si lamenta la mancata valutazione delle prove difensive, ma senza indicarle specificamente, accompagnando la doglianza con richiami a massime giurisprudenziali sulla motivazione. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva invece fornito una motivazione coerente con i fatti accertati e con gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non specifici, poiché la censura sulla mancata valutazione delle prove difensive non era accompagnata dall'indicazione delle stesse, mentre la sentenza di merito risultava adeguatamente motivata e aderente ai fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il delitto per cui l'imputato era stato condannato in appello; la Corte non ne rivede il merito, ma giudica solo l'ammissibilità del ricorso, rilevando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che deduce l'omessa valutazione delle prove difensive deve essere specifico e corredato dall'indicazione delle prove asseritamente trascurate; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La Cassazione non può essere investita di censure che, dietro il formale richiamo a vizi di motivazione, mirino in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e aderente ai fatti accertati.
  • In tema di evasione, è sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità l'accertamento che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari sia stato trovato all'esterno dell'abitazione di restrizione, se la decisione di merito è supportata da un apparato argomentativo congruo e non manifestamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieEvasione
RamiReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.