Cassazione Penale, Ordinanza n. 08063/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. La fattispecie concreta descritta nell'ordinanza è quella di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, trovato fuori dall'abitazione in cui era ristretto. I motivi di ricorso sono ritenuti generici: si lamenta la mancata valutazione delle prove difensive, ma senza indicarle specificamente, accompagnando la doglianza con richiami a massime giurisprudenziali sulla motivazione. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva invece fornito una motivazione coerente con i fatti accertati e con gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non specifici, poiché la censura sulla mancata valutazione delle prove difensive non era accompagnata dall'indicazione delle stesse, mentre la sentenza di merito risultava adeguatamente motivata e aderente ai fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il delitto per cui l'imputato era stato condannato in appello; la Corte non ne rivede il merito, ma giudica solo l'ammissibilità del ricorso, rilevando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che deduce l'omessa valutazione delle prove difensive deve essere specifico e corredato dall'indicazione delle prove asseritamente trascurate; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La Cassazione non può essere investita di censure che, dietro il formale richiamo a vizi di motivazione, mirino in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e aderente ai fatti accertati.
- In tema di evasione, è sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità l'accertamento che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari sia stato trovato all'esterno dell'abitazione di restrizione, se la decisione di merito è supportata da un apparato argomentativo congruo e non manifestamente illogico.
Come è indicizzato
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