Cassazione Penale, Sentenza n. 20145/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva respinto la richiesta di revoca della misura del controllo giudiziario applicata alle loro aziende nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. Contestavano la sussistenza delle condizioni per mantenere la misura, rilevando la sopravvenuta regolarizzazione dei lavoratori e l'adeguamento alle prescrizioni retributive e di sicurezza, e denunciavano violazione dell'art. 321, comma 3, c.p.p. nonché carenza motivazionale circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente risposto ai motivi devoluti in appello, richiamando la relazione dell'amministratore giudiziario che giustificava la necessità di mantenere il controllo giudiziario per vigilare sulla regolarità delle posizioni dei dipendenti e su altri profili gestionali. È stato inoltre richiamato che il GIP aveva già sostituito il sequestro con il controllo giudiziario (misura meno invasiva) con una durata minima di due anni, sicché la mera regolarizzazione non escludeva l'opportunità della misura. Essendo il ricorso inammissibile, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
Norma penale relativa al reato che ha originato le misure reali; la sentenza si limita a indicare che il procedimento riguardava tale fattispecie e non fornisce interpretazioni sostanziali della norma
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma che disciplina la revoca delle misure reali in presenza della sopravvenuta mancanza delle condizioni; la Corte osserva che il sindacato in sede di appello è limitato ai motivi specificamente prospettati e che non si è dato un vizio di legge nell'operato del Tribunale
Norma che disciplina l'appello in materia di misure cautelari reali; la Corte ricorda che il giudice d'appello deve rispondere ai motivi devoluti dalle parti, senza riaprire in termini generali la valutazione delle condizioni della misura
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017)
Richiamata in tema di nozione di 'violazione di legge' ammissibile in cassazione: comprende errores iudicandi e vizi motivazionali così radicali da rendere l'atto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e all'irrogazione di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari reali è ammesso prevalentemente per violazione di legge: va quindi focalizzato su errori di diritto o vizi motivazionali gravissimi, non su una rinnovata valutazione del merito.
- In sede di appello (ex art. 322-bis c.p.p.) il giudice è tenuto a rispondere solo ai motivi specificamente devoluti dalle parti; la mancata rinnovazione di elementi nuovi non esclude che il controllo giudiziario possa essere mantenuto se già motivato e funzionale a un monitoraggio continuativo.
- La regolarizzazione dei lavoratori e l'adeguamento alle prescrizioni non comportano automaticamente la revoca di misure reali: conta la valutazione complessiva e la persistenza di esigenze di vigilanza o di tutela di interessi rilevanti.
- Per impugnare efficacemente provvedimenti cautelari è necessario contestare specificamente la carenza o l'insufficienza della motivazione sotto profili di diritto (es. omissione delle ragioni che giustificano l'attualità del pericolo), documentando che la motivazione è del tutto carente o contraddittoria.
- Le impugnative manifestamente inammissibili o infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie: valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso in cassazione.
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