Cassazione Penale, Ordinanza n. 24631/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile di una condotta ricattatoria realizzata tramite profili Facebook riconducibili alla sua utenza fissa e prospettava due censure: primo, vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. quanto alla riconducibilità della condotta all'imputata; secondo, erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, c.p. e vizio di motivazione sulla mancata applicazione della desistenza volontaria, sostenendo che l'interruzione dell'azione criminosa dovesse essere considerata volontaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto, in sostanza, a contestare il ragionamento probatorio e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito, osservando che la motivazione della Corte territoriale era logica e giuridicamente congrua nel ritenere la ricorrente autrice della condotta sulla base dei profili Facebook e delle circostanze del fatto. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la scelta di interrompere l'azione criminosa non era stata volontaria ma determinata dalla resistenza della vittima, in conformità al principio secondo cui la desistenza richiede una decisione autonoma dell'agente e non imposta da fattori esterni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura non può tradursi in una revisione del ragionamento probatorio del giudice di merito in sede di legittimità; il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica della motivazione, non la diretta verifica della rispondenza alle acquisizioni processuali.
La desistenza volontaria richiede che l'interruzione dell'azione criminosa sia frutto di una scelta autonoma dell'agente e non sia determinata da cause esterne o dalla resistenza della vittima.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio di motivazione o di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico.
- L'art. 192, comma 2, c.p.p. non legittima, di per sé, un riesame del merito delle prove indiziarie se la sentenza impugnata ha già offerto una motivazione coerente e completa sulla loro convergenza e gravità.
- La desistenza volontaria presuppone una decisione libera e autonoma dell'agente di interrompere l'azione criminosa; non ricorre quando l'arresto dell'iter delittuoso sia dovuto al fallimento del programma illecito o alla resistenza della persona offesa.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile perché i motivi sono diretti a contestare valutazioni di merito o risultano manifestamente infondati, seguono la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →