Cassazione Penale, Ordinanza n. 40334/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione in relazione a un'autovettura rubata. Nel primo motivo ha contestato il giudizio di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta meramente reiterativa delle censure già svolte in appello e disattese dalla corte di merito. In fatto, la corte territoriale aveva valorizzato che il ricorrente era stato trovato alla guida della vettura rubata e che non aveva fornito giustificazioni sulla provenienza del bene, traendone prova del dolo. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle attenuanti generiche; anche tale motivo è stato considerato reiterativo e manifestamente infondato, poiché la corte di merito aveva motivato facendo riferimento alla mancata collaborazione processuale e al valore economico dell'autovettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché ripropositivo di censure già esaminate e motivatamente respinte in appello; ha ritenuto il secondo motivo parimenti reiterativo e manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da una motivazione adeguata, incentrata su elementi ritenuti rilevanti dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale fattispecie di ricettazione contestata, con riferimento alla detenzione/guida di un bene di provenienza illecita e alla prova del dolo desunta dalle circostanze concrete.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma non apparente, purché il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come la mancata collaborazione processuale e il valore del bene oggetto di reato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- Nel delitto di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta dalla disponibilità o guida del bene di provenienza illecita, unitamente alla mancata fornitura di una spiegazione plausibile sulla sua provenienza.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza anche solo alcuni elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di un'analitica disamina di tutti i dati favorevoli all'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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