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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46094/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sfriso ha impugnato sostenendo la violazione della legge penale e di norme processuali perché la Corte d'appello non si sarebbe conformata alla misura finale della pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.; ha inoltre lamentato la tardiva comunicazione delle conclusioni della Procura generale. Crispino ha dedotto violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizi di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al trattamento riservato ai coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Sfriso, la Corte ha rilevato la carenza di interesse ad impugnare: la pena detentiva risultava nella misura concordata (due anni, nove mesi e dieci giorni) e la mancata imposizione di una sanzione pecuniaria (individuata nella proposta ma non irrogata) è a lei favorevole, per cui non vi è pregiudizio. La doglianza sulla tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale è stata ritenuta non idonea a creare pregiudizio, atteso che la difesa ha esercitato il contraddittorio. Quanto a Crispino, la Corte ha ritenuto che la dosimetria della pena rientri nella discrezionalità dei giudici di merito: la motivazione della Corte territoriale ha adeguatamente valutato la gravità del fatto, i precedenti (recidiva reiterata specifica infraquinquennale) e gli effetti del rito scelto; la diversa determinazione della pena rispetto ad altri coimputati non configura di per sé vizio. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma complessiva di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La richiesta concordata tra accusa e difesa quanto alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità per il giudice; l'accoglimento presuppone la condivisione della qualificazione giuridica e degli elementi rilevanti al calcolo della pena

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    La norma sul trattamento scritto è applicata ma non prevede sanzioni processuali automatiche in caso di ritardata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale; il ritardo rileva solo se abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza dell'imputato

  • art. 133 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena; la Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione del fatto, delle circostanze e dei precedenti, purché la motivazione sia congrua e coerente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o presentato con colpa

  • art. 69 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e bilanciamento delle circostanze che la Corte territoriale deve compiere; qui è stato richiamato come criterio usato dal giudice di merito per motivare la dosimetria

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione all'effetto premiale della scelta del rito (sconto di pena) che il giudice di merito ha considerato nella determinazione complessiva della pena

Massime di principio

  • La richiesta di concordato ex art. 599-bis vincola il giudice nella sua interezza: se il provvedimento recepisce la misura detentiva concordata, il ricorrente può non avere interesse a censurare omissioni marginali che risultino a suo favore
  • Il ritardo nella comunicazione delle conclusioni della Procura generale rileva solo se dimostra un concreto pregiudizio all'assistenza difensiva; la mera tardività formale non comporta automaticamente l'annullamento
  • La determinazione della pena è rimessa in ampia misura alla discrezionalità dei giudici di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione il ricorrente deve dimostrare errori di diritto, illogicità o palese contraddittorietà nella motivazione
  • Il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati non costituisce di per sé motivo di annullamento: occorre provare un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto a elementi omogenei
  • Ricorsi infondati o perseguiti con colpa possono comportare condanna alle spese e sanzioni (art. 616 cod. proc. pen.); valutare l'interesse concreto prima di impugnare una decisione favorevole

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