Cassazione Civile, Ordinanza n. 24383/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso professionale dovuto a un avvocato per l’assistenza e difesa prestata in sei contenziosi civili nell’interesse di una società. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla società contro l’ingiunzione di pagamento, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente a pagare una somma inferiore a quella richiesta, valorizzando tra l’altro la transazione di alcune liti, il numero e l’importanza delle questioni trattate e il risultato conseguito. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul compenso relativo alla difesa in una specifica controversia contro un determinato soggetto; (2) omesso esame di un fatto decisivo circa l’esistenza di quel credito professionale; (3) violazione delle norme invocate sulla liquidazione dei compensi professionali per avere il Tribunale liquidato i minimi tabellari in ragione della transazione di alcune liti; (4) omessa o apparente motivazione sulla liquidazione ai minimi; (5) violazione delle medesime norme per avere liquidato somme inferiori ai minimi tabellari; (6) violazione degli artt. 88 e 91 c.p.c. quanto alla regolazione delle spese del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al compenso per una specifica controversia, perché nella motivazione e nel dispositivo non era stata liquidata alcuna somma per tale attività e l’importo complessivo riconosciuto risultava pari alla sola somma delle altre voci. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Sono stati rigettati il terzo, il quarto e il quinto motivo: la Corte ha affermato che, per attività professionali esaurite nel vigore del D.M. 55/2014, la liquidazione entro i valori tabellari minimi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non richiede una motivazione specifica e non è censurabile in cassazione, salvo il divieto di attribuire compensi meramente simbolici; inoltre, la transazione di parte delle cause non costituisce criterio legale vincolante per scegliere il parametro tra minimo e massimo. È stato altresì precisato che l’inderogabilità dei minimi, invocata dal ricorrente, opera solo per attività esaurite nel vigore del D.M. 37/2018, non nel caso esaminato. Il sesto motivo è stato assorbito. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; l’omessa liquidazione di una voce di compenso integra omessa pronuncia.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo resta assorbita quando è già accolta la doglianza sull’omessa pronuncia.
L’opposizione a decreto ingiuntivo ha condotto alla revoca dell’ingiunzione e alla rideterminazione del credito professionale.
Norma richiamata dalla parte ricorrente nella censura sui criteri di liquidazione, ma non ritenuta decisiva ai fini dell’accoglimento dei motivi ulteriori.
Richiamata in tema di liquidazione dei compensi dell’avvocato; la Corte non ravvisa violazione perché la liquidazione è avvenuta entro i parametri tabellari applicabili ratione temporis.
Per le attività concluse nel vigore del decreto, la liquidazione del compenso entro i valori tabellari è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, senza necessità di specifica motivazione.
D.M. 37/2014
Richiamato congiuntamente alle altre fonti sulla liquidazione del compenso professionale; non è stata ravvisata violazione nel caso concreto.
Il giudice deve decidere secondo diritto; nel caso concreto è stato ritenuto corretto l’uso dei parametri tabellari vigenti.
La motivazione è sufficiente se il giudice espone le ragioni della liquidazione; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta esaustiva per le voci liquidate.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la relativa censura è stata assorbita.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la relativa censura è stata assorbita.
L’eventuale inderogabilità dei minimi tabellari è stata collegata dalla Corte alle attività esaurite nel vigore di questo decreto, non al caso deciso.
Massime di principio
- L’omessa liquidazione di una specifica voce di compenso professionale integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la domanda sia stata ritualmente proposta e il giudice non abbia attribuito alcunché per quella prestazione.
- Per le attività professionali concluse nel vigore del D.M. 55/2014, la liquidazione del compenso entro i valori tabellari minimi o comunque nel range consentito rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente giustificata nei termini essenziali, non è sindacabile in cassazione solo perché non indica in modo analitico le ragioni della scelta del minimo.
- La definizione transattiva di alcune controversie può essere valorizzata come indice di un’attività processuale meno intensa, ma non costituisce di per sé un criterio legale vincolante per la determinazione del compenso professionale.
- La censura di violazione dei minimi tariffari può rilevare solo quando la disciplina applicabile preveda effettivamente l’inderogabilità dei minimi; in mancanza, la liquidazione ai minimi tabellari non è illegittima.
- Il giudice non può attribuire compensi meramente simbolici, perché ciò lederebbe la dignità dell’attività professionale; al di sopra di tale soglia, la scelta del parametro resta insindacabile nei limiti della motivazione congrua.
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