Cassazione Civile, Ordinanza n. 09862/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un trasferimento disposto da un ente locale verso un altro soggetto pubblico (ATO), che il lavoratore aveva contestato in sede cautelare ottenendo un ordine di reintegrazione nel posto di provenienza con disapplicazione del trasferimento. In un successivo giudizio di merito il tribunale aveva condannato l’ente al pagamento delle retribuzioni e delle ferie non godute conseguenti al trasferimento. La corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che l’accoglimento della domanda economica presupponesse, come elemento costitutivo, una domanda di accertamento dell’illegittimità/inefficacia del trasferimento, domanda che non risultava ritualmente proposta nel merito; inoltre ha escluso che il provvedimento cautelare potesse avere efficacia di giudicato alla luce dell’art. 669-octies c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: (i) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 34 e 669-octies c.p.c., sostenendo che il giudice di primo grado aveva comunque esaminato incidenter tantum la legittimità del trasferimento e che la questione pregiudiziale poteva essere decisa senza giudicato; (ii) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, assumendo che, se accolte le sue ragioni, la disciplina delle spese avrebbe dovuto essere diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte territoriale non aveva fondato la decisione su un vincolo di giudicato derivante dal cautelare, ma sull’assenza, nelle domande di merito, della domanda di accertamento dell’illegittimità del trasferimento, ritenuta presupposto necessario per il riconoscimento delle spettanze economiche; ha inoltre osservato che l’art. 34 c.p.c. era richiamato in modo inconferente, non essendo in discussione la competenza. Il secondo motivo è stato considerato meramente ipotetico e privo di autonomia, perché costruito sull’auspicato accoglimento del ricorso sul merito e non su una specifica violazione della disciplina sulle spese. La Corte ha dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune era rimasto intimato.
Norme richiamate
Le censure dedotte non sono state ritenute idonee a scalfire la ratio della sentenza impugnata; il vizio di omesso esame non ricorre quando il fatto sia stato esaminato dal giudice di merito, e il motivo deve investire la reale base decisoria.
La norma è stata ritenuta inconferente, perché concerne la competenza e la possibilità di decidere incidentalmente una questione pregiudiziale, profili che non costituivano la ratio decidendi della sentenza d’appello.
ottavo e nono comma; ult. co.
Il provvedimento cautelare non è stato ritenuto idoneo, nel caso concreto, a fondare giudicato; comunque la decisione impugnata non si è incentrata sul giudicato cautelare, ma sulla mancanza di una specifica domanda di accertamento nel merito.
La doglianza sulle spese è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo solo ipotetico e dipendente dall’eventuale accoglimento del ricorso sul merito, senza censura autonoma della statuizione sulle spese.
Nel censurare l’omesso esame, il ricorrente avrebbe dovuto riportare integralmente la motivazione della decisione di primo grado per confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo per cassazione deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile se colpisce un passaggio argomentativo solo apparente o non decisivo rispetto alla decisione.
- Il vizio di omesso esame non sussiste quando il giudice di merito ha esaminato il fatto dedotto, anche se ne ha tratto una conclusione diversa da quella auspicata dalla parte.
- La domanda di condanna al pagamento di spettanze conseguenti a un atto datoriale presuppone, quando la struttura della decisione lo richieda, la rituale deduzione del fatto costitutivo che sorregge la pretesa, non essendo sufficiente il mero richiamo a un accertamento svolto in sede cautelare.
- La deduzione sulla regolazione delle spese è inammissibile se formulata in modo meramente eventuale o ipotetico, ossia come conseguenza di un diverso esito del giudizio sul merito, e non come autonoma censura della statuizione sulle spese.
- La disciplina dell’art. 34 c.p.c. è pertinente solo quando sia in discussione la possibilità di decidere incidenter tantum una questione pregiudiziale nei limiti della competenza; non è un argomento spendibile per superare una carenza della domanda di merito.
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