Cassazione Penale, Sentenza n. 9614/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, constatando che la Corte d'appello era a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato e avrebbe dovuto ordinarne la traduzione. Ha annullato la sentenza impugnata ("annulla senza rinvio") e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Genova denunciando la nullità per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che la Corte di merito aveva deciso in sua assenza senza disporre la traduzione nonostante fosse detenuto per altra causa alla data della decisione (7/12/2022), circostanza nota alla Corte e riportata nell'intestazione della sentenza.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
menzionato esplicitamente nel motivo di cassazione
la Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando la Corte di merito è a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato per altra causa, deve disporre la traduzione per la sua presenza: la mancata traduzione determina nullità della decisione
citato in relazione al fatto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
la norma autorizza, in particolari condizioni, il procedimento con contraddittorio scritto; tuttavia la Corte ha ritenuto che ciò non esoneri dall'obbligo di garantire la presenza dell'imputato detenuto altrove quando la Corte è a conoscenza della sua condizione
D.L.vo 286/98, art. 5, comma 8-bis (norma sostanziale menzionata)
presente nella descrizione dei reati contestati
articolo richiamato come fatto costitutivo di uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; citato a fini di ricostruzione dei fatti e del quadro criminale, non oggetto della censura di nullità
articoli c.p. 648, 477, 482, 469 (citati come reati)
menzionati nella sentenza di merito
indicano le fattispecie penali per le quali l'imputato era stato condannato in primo grado; nel provvedimento di cassazione la questione affrontata è di natura processuale e non sulla valutazione di merito di tali reati
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806 (giurisprudenza citata)
richiamata come principio applicabile
richiama il principio secondo cui la conoscenza dello stato detentivo dell'imputato impone alla Corte di merito di adottare misure (es. traduzione) per garantirne la presenza; la Corte di Cassazione si è attenuta a tale precedente nel dichiarare la nullità
Massime di principio
- Se la Corte di merito è a conoscenza che l'imputato è detenuto per altra causa, deve disporne la traduzione: procedere alla decisione in sua assenza può determinare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- La possibilità prevista da norme emergenziali di trattare il procedimento con contraddittorio scritto non elimina l'obbligo di garantire la presenza dell'imputato quando la sua assenza deriva da detenzione e la Corte ne è a conoscenza
- La nullità per violazione delle garanzie di presenza dell'imputato è rilevabile in cassazione e può portare all'annullamento della decisione di merito anche se la censura riguarda una fase formale del processo
- In casi analoghi il rimedio più probabile è l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di merito per ripristinare il rispetto delle garanzie processuali (disporre la traduzione e rinnovare l'istruttoria o il giudizio)
- È importante documentare e far emergere tempestivamente lo stato detentivo dell'imputato nei motivi di impugnazione: la conoscenza formale da parte della Corte di merito è elemento centrale per la tutela dei diritti di difesa
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