Cassazione Penale, Sentenza n. 08588/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di norma processuale per mancato esame da parte della Corte d'appello della dedotta omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415 bis c.p.p.) e dell'avviso di udienza preliminare, con contestazione che gli atti sarebbero stati inviati a indirizzo errato (caserma Carabinieri di Caserta); 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella ricostruzione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché il ricorrente avrebbe consegnato la documentazione all'amministratore subentrante e le scritture erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza; la condanna sarebbe stata basata su dichiarazioni di testi (D'Antonio, Dello Margio) ritenuti inattendibili; 3) violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 114 c.p., pur ritenute dalla difesa fondate.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo era in parte intempestivo (l'omessa notifica dell'avviso di chiusura indagini è nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita nel primo grado) e in parte manifestamente infondato (dai fascicoli risultava la notifica dell'avviso di udienza preliminare in data 9/4/2018). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile in quanto mira a una rivalutazione del merito (valutazione di scritture e di attendibilità dei testimoni) che la Corte di cassazione non può compiere in assenza di specifiche doglianze su illogicità o contraddizioni della motivazione. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte generico: la Corte d'appello ha motivato, anche se sinteticamente, il diniego delle attenuanti generiche e ha ritenuto che il Santoro avesse un ruolo decisionale preponderante (amministratore di fatto), rendendo pleonastica la richiesta di riconoscimento della partecipazione di minima importanza. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00. Il procedimento trae origine dalla sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della societa Edilmed s.r.l.
Norme richiamate
art. 415 bis cod. proc. pen.
L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari costituisce nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; se non sollevata in primo grado, l'eccezione è intempestiva in appello/cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) per violazione di norme processuali; lett. b) ed e) per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte richiede specificità e confronto con la motivazione impugnata; non è ammessa una generica rivalutazione del merito probatorio.
Riguarda la circostanza attenuante del minore contributo al reato. La mancata concessione non richiede necessariamente una motivazione esplicita quando il giudice evidenzia la gravità del fatto e il ruolo determinante dell'imputato nel contesto del concorso di persone.
Consente la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ordinato il versamento di euro 3.000,00 in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione della esposizione dei motivi del ricorso nella relazione della Corte di cassazione; qui è citata per indicare che i motivi sono stati esposti nei limiti necessari.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.) crea una nullità che va eccepita immediatamente nel corso del giudizio di primo grado; se non è dedotta tempestivamente, l'eccezione diventa inammissibile in appello e in cassazione.
- L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è, in linea di principio, nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado; tuttavia il ricorrente deve dimostrare l'effettiva omissione, che può essere contradetta dagli atti processuali.
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio (valutazione delle scritture, attendibilità dei testimoni) se il ricorso non indica palesi illogicità, contraddizioni o insufficienze della motivazione della Corte di merito; i rilievi generici sono inammissibili.
- In tema di attenuanti per contributo di minima importanza (art. 114 c.p.), la mancata concessione non obbliga il giudice a motivare dettagliatamente quando risulta chiaro il ruolo preponderante dell'imputato nel fatto: la gravità della condotta e la posizione decisionale possono rendere pleonastica la concessione dell'attenuante.
- Se l'imputazione riguarda la sottrazione o distruzione di scritture successive a un certo periodo (es. dopo un sequestro), l'esistenza di precedenti sequestri non esclude automaticamente la responsabilità se mancano scritture successive: si tratta di valutazioni di merito normalmente riservate al giudice di merito.
- In cassazione il mancato rispetto dei termini processuali e la mancata specificità delle doglianze procedurali o di merito sono ragioni frequenti di inammissibilità del ricorso; chi impugna deve curare tempestività e precisione dei vizi contestati.
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