Cassazione Civile, Ordinanza n. 28902/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di una società poi fallita in liquidazione. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato improcedibile l'appello dell'Ufficio ritenendo nulla la notificazione, perché effettuata al curatore fallimentare senza specificare la qualità rivestita. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la notifica al curatore fallimentare, quale organo rappresentativo ex lege della società fallita e munito di legittimazione processuale esclusiva, dovesse valere come notifica alla parte; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto che, qualora la notifica fosse stata nulla, il giudice di appello avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e non dichiarare improcedibile l'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la disciplina sulla notifica 'a mani proprie' non sia estensibile alle società di capitali e che, in ogni caso, nella specie la notificazione era stata eseguita a mezzo posta e non mediante consegna diretta. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notifica dell'appello al fallito non nel domicilio eletto integra una nullità sanabile e non un'inesistenza; pertanto il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., non potendo dichiarare improcedibile l'impugnazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio"
La notifica dell'atto di appello, in presenza di elezione di domicilio, deve essere eseguita prioritariamente nel domicilio eletto; la consegna in mani proprie è prevista come alternativa, ma non in modo estensibile alle società di capitali con consegna a mezzo posta.
Richiamato insieme agli artt. 17 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario.
Richiamato come norma di raccordo con la disciplina processuale civile in tema di notificazioni e impugnazioni nel processo tributario.
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della notificazione presso il rappresentante della società.
art. 43, comma 1, R.D. n. 267/1942
Richiamato a fondamento della rappresentanza processuale del curatore fallimentare della società fallita.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso per censurare la decisione impugnata.
Richiamato per sostenere che il vizio della notificazione integra nullità e non inesistenza.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al regime delle nullità processuali.
La nullità della notificazione dell'appello impone al giudice di disporne d'ufficio la rinnovazione, salvo sanatoria per costituzione dell'intimato.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario.
La nullità della notificazione si sana ex tunc se la parte intimata si costituisce in giudizio, anche solo per eccepire il vizio.
Richiamato per escludere, nel caso concreto, il raggiungimento dello scopo della notificazione in mancanza di costituzione dell'intimata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'atto di impugnazione deve essere notificato a una parte che ha eletto domicilio, la notificazione va eseguita prioritariamente presso il domicilio eletto; la notificazione effettuata altrove è nulla, non inesistente.
- La nullità della notificazione dell'appello non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione tempestiva: il giudice deve disporre d'ufficio la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la nullità sia sanata dalla costituzione dell'intimato.
- La previsione della notificazione 'a mani proprie' nel processo tributario non è estensibile alle società di capitali in modo da equiparare ogni consegna al rappresentante o curatore alla consegna diretta alla società.
- Se il destinatario dell'impugnazione non si costituisce, la nullità della notificazione non è sanata per raggiungimento dello scopo; la sanatoria ex art. 156 c.p.c. opera invece con la costituzione della parte intimata.
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