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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20169/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 642, secondo comma, cod.pen., contestando: 1) il rigetto delle istanze di rinvio per impedimento dei difensori (violazione del diritto di difesa); 2) la genericità del capo di imputazione e un errore nell'anno indicato (2017 anziché 2018) con conseguente nullità del decreto che dispose il giudizio; 3) la tardività della querela promossa dalla compagnia assicuratrice (Allianz S.p.A.), che a loro dire aveva conoscenza del sinistro già da prima e quindi avrebbe superato il termine di querela di tre mesi; 4) la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (esame dell'imputato Cosentino e della dottoressa Pezzano) e la presunta mancata valutazione di elementi favorevoli alla difesa sulla dinamica del sinistro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (motivando che i motivi erano in parte manifestamente infondati, in parte generici e in parte non consentiti). Specificamente: 1) il primo motivo è stato ritenuto generico e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rigetto delle istanze di rinvio (mancanza di documentazione e tempestività); 2) il secondo motivo è stato dichiarato non consentito/inammissibile perché l'eccezione di genericità del capo di imputazione costituisce nullità relativa che doveva essere eccepita preliminarmente ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e non lo era; 3) il terzo motivo (tardività della querela) è stato rigettato: la querela del 16 maggio 2018 non risultava tardiva, dato che la conoscenza certa del reato per la parte civile è stata collegata agli esiti degli accertamenti peritali di aprile 2018; 4) il quarto motivo è stato considerato generico e infondato: la Corte territoriale aveva valutato numerosi elementi oggettivi (referti medici, contraddizioni nelle dichiarazioni, esiti del perito assicurativo) che giustificavano la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, la quale è rimessa alla discrezionalità del giudice ed è eccezionale. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 cod.pen.

    Norma sostanziale che ha retto la condanna per la denuncia di sinistro resa con modalità diverse dalle reali al fine di ottenere indebitamente l'indennizzo assicurativo

  • art. 181, comma 3, cod. proc. pen.

    La nullità relativa degli atti (es. indeterminatezza/genericità dell'imputazione) deve essere eccepita a pena di decadenza; non è rilevabile d'ufficio

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la tempestiva proposizione delle questioni preliminari; la mancata eccezione nei termini determina la decadenza dalla relativa censura in sede di cassazione

  • art. 124 cod.pen.

    Richiamato in relazione al termine di tre mesi per la querela: il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato

  • SS.UU. n. 4909 del 02/02/2015 (Torchio) - giurisprudenza

    Principi sulla valutazione della tempestività e della documentazione delle istanze di rinvio e sulla diligenza richiesta alle parti

  • Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 (Di Lorenzo) - giurisprudenza

    Principio secondo cui il termine per la querela decorre dalla conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del reato

Massime di principio

  • Le richieste di rinvio devono essere specifiche e documentate: istanze generiche o tardive sono facilmente respingibili, soprattutto se non sussistono limitazioni alla mobilità o prove di impedimento concreto
  • L'eccezione di genericità dell'imputazione (nullità relativa del decreto che dispone il giudizio) deve essere sollevata preliminarmente nei termini di legge (art. 491 c.p.p.); se non viene eccepita in sede opportuna, si perde il diritto di sollevarla in cassazione
  • Il termine di querela decorre dalla conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, della fattispecie delittuosa nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: la semplice conoscenza dell'evento non coincide necessariamente con la conoscenza dell'elemento criminoso
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e discrezionale: per ottenere la rinnovazione occorre dimostrare lacune o manifeste illogicità nella motivazione di merito che possano essere verosimilmente colmate con la nuova prova
  • In cassazione i ricorsi possono essere dichiarati inammissibili quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o non consentiti; ciò comporta la condanna alle spese e possibili sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle Ammende)

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