Cassazione Penale, Sentenza n. 20169/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 642, secondo comma, cod.pen., contestando: 1) il rigetto delle istanze di rinvio per impedimento dei difensori (violazione del diritto di difesa); 2) la genericità del capo di imputazione e un errore nell'anno indicato (2017 anziché 2018) con conseguente nullità del decreto che dispose il giudizio; 3) la tardività della querela promossa dalla compagnia assicuratrice (Allianz S.p.A.), che a loro dire aveva conoscenza del sinistro già da prima e quindi avrebbe superato il termine di querela di tre mesi; 4) la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (esame dell'imputato Cosentino e della dottoressa Pezzano) e la presunta mancata valutazione di elementi favorevoli alla difesa sulla dinamica del sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (motivando che i motivi erano in parte manifestamente infondati, in parte generici e in parte non consentiti). Specificamente: 1) il primo motivo è stato ritenuto generico e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rigetto delle istanze di rinvio (mancanza di documentazione e tempestività); 2) il secondo motivo è stato dichiarato non consentito/inammissibile perché l'eccezione di genericità del capo di imputazione costituisce nullità relativa che doveva essere eccepita preliminarmente ai sensi dell'art. 491 c.p.p. e non lo era; 3) il terzo motivo (tardività della querela) è stato rigettato: la querela del 16 maggio 2018 non risultava tardiva, dato che la conoscenza certa del reato per la parte civile è stata collegata agli esiti degli accertamenti peritali di aprile 2018; 4) il quarto motivo è stato considerato generico e infondato: la Corte territoriale aveva valutato numerosi elementi oggettivi (referti medici, contraddizioni nelle dichiarazioni, esiti del perito assicurativo) che giustificavano la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, la quale è rimessa alla discrezionalità del giudice ed è eccezionale. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che ha retto la condanna per la denuncia di sinistro resa con modalità diverse dalle reali al fine di ottenere indebitamente l'indennizzo assicurativo
art. 181, comma 3, cod. proc. pen.
La nullità relativa degli atti (es. indeterminatezza/genericità dell'imputazione) deve essere eccepita a pena di decadenza; non è rilevabile d'ufficio
Norma che disciplina la tempestiva proposizione delle questioni preliminari; la mancata eccezione nei termini determina la decadenza dalla relativa censura in sede di cassazione
Richiamato in relazione al termine di tre mesi per la querela: il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato
SS.UU. n. 4909 del 02/02/2015 (Torchio) - giurisprudenza
Principi sulla valutazione della tempestività e della documentazione delle istanze di rinvio e sulla diligenza richiesta alle parti
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019 (Di Lorenzo) - giurisprudenza
Principio secondo cui il termine per la querela decorre dalla conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del reato
Massime di principio
- Le richieste di rinvio devono essere specifiche e documentate: istanze generiche o tardive sono facilmente respingibili, soprattutto se non sussistono limitazioni alla mobilità o prove di impedimento concreto
- L'eccezione di genericità dell'imputazione (nullità relativa del decreto che dispone il giudizio) deve essere sollevata preliminarmente nei termini di legge (art. 491 c.p.p.); se non viene eccepita in sede opportuna, si perde il diritto di sollevarla in cassazione
- Il termine di querela decorre dalla conoscenza certa, basata su elementi seri e concreti, della fattispecie delittuosa nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: la semplice conoscenza dell'evento non coincide necessariamente con la conoscenza dell'elemento criminoso
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e discrezionale: per ottenere la rinnovazione occorre dimostrare lacune o manifeste illogicità nella motivazione di merito che possano essere verosimilmente colmate con la nuova prova
- In cassazione i ricorsi possono essere dichiarati inammissibili quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o non consentiti; ciò comporta la condanna alle spese e possibili sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle Ammende)
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