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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39992/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che confermava la condanna per il reato di truffa (artt. 110 e 640 c.p.). LA CAVERA contestava, con un primo motivo, la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al suo concorso nel reato (sosteneva che le sentenze non spiegavano quali prove lo collegassero alla truffa e che l'assoluzione per il reato di cui all'art. 494 c.p. rendeva necessario un più preciso esame del suo contributo). Con un secondo motivo chiedeva il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione. ANEDDA contestava il mancato riconoscimento della prescrizione, deducendo un errore di calcolo della Corte territoriale nella sospensione dei termini per legittimo impedimento del difensore e sostenendo che il reato si era prescritto anteriormente al giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di LA CAVERA come generico e reiterativo, rilevando che il ricorso in cassazione non può limitarsi a riprodurre le censure di appello e deve confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte territoriale; ha inoltre ribadito la validità della valutazione probatoria 'doppia conforme' svolta da primo e secondo grado. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo di LA CAVERA e l'unico motivo di ANEDDA relativo alla prescrizione: ricostruendo i rinvii e le sospensioni, la Cassazione ha applicato il principio delle Sezioni Unite (Torchio, n. 4909/2014) secondo cui il rinvio per legittimo impedimento del difensore sospende la prescrizione fino ad un massimo di 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ha computato correttamente le sospensioni (inclusi i 64 giorni di sospensione per le misure legate alla pandemia) e ha ritenuto che il termine di prescrizione si sia già perfezionato il 20/02/2020. Di conseguenza la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Invocato in relazione al concorso di persone nel reato: i ricorrenti erano chiamati a rispondere in concorso per la truffa

  • art. 640 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (truffa); la decisione finale ha però disposto l'estinzione del reato per prescrizione

  • art. 494 cod. pen.

    Delitto per il quale gli imputati erano stati assolti in primo grado; la circostanza è stata rilevata nell'argomentazione difensiva sul ruolo dell'imputato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento ai motivi di cassazione (lett. b, c, d, e): disciplina i motivi di impugnazione per la cassazione con riguardo a violazione di legge, motivazione e vizi della motivazione

  • art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente ANEDDA in ordine alla decorrenza/rideterminazione della prescrizione; la parte sosteneva che la normativa fosse stata erroneamente applicata dalla Corte territoriale

  • Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio)

    Principio giurisprudenziale applicato: il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore sospende il corso della prescrizione fino ad un termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla cessazione dell'impedimento

  • Normativa emergenza Covid-19 (sospensione termini)

    La Corte ha computato una sospensione della prescrizione per 64 giorni in virtù delle misure adottate per il contenimento della pandemia

Massime di principio

  • In cassazione il motivo non può limitarsi a riprodurre quanto già sostenuto in appello: è necessario il confronto puntuale e critico con la motivazione della Corte territoriale e l'indicazione analitica del vizio e della sua decisività.
  • Quando primo e secondo grado concordano nella valutazione delle prove (cd. doppia conforme), la motivazione di appello può richiamarsi a quella di primo grado e formare un corpo motivazionale unitario; ciò indebolisce la censura sulla carenza di motivazione se il giudice di legittimità non individua specifici errori logici o probatori.
  • La sospensione della prescrizione per rinvio dovuto a legittimo impedimento del difensore è limitata dal principio delle Sezioni Unite (Torchio): la sospensione non può protrarsi oltre sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento; occorre calcolare attentamente i termini effettivamente sospesi.
  • Le misure di sospensione dei termini adottate per l'emergenza Covid-19 vanno conteggiate separatamente nella determinazione del periodo di sospensione della prescrizione.
  • Se, dopo il corretto computo delle sospensioni e dei termini, il reato risulta estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio (annullamento per estinzione del reato).
  • Per impugnare con successo censure sulla motivazione è necessario indicare quali specifici passaggi argomentativi siano carenti o illogici e dimostrare in che modo ciò avrebbe potuto determinare risultato diverso; mere asserzioni generiche sono inammissibili o destinate al rigetto.

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