Cassazione Civile, Ordinanza n. 12278/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore turistico)
La controversia
Il viaggiatore aveva acquistato un pacchetto turistico per un soggiorno in Madagascar comprensivo di volo A/R operato da un vettore aereo. Durante il volo di rientro, a seguito di fumo nella cabina di pilotaggio, l'aeromobile effettuava un atterraggio di emergenza a Khartoum e il passeggero giungeva a destinazione con circa diciassette ore di ritardo, lamentando anche l'assenza di adeguata assistenza. In primo grado la domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali era stata rigettata; in appello il rigetto veniva confermato dal Tribunale, che escludeva la responsabilità dei convenuti ritenendo l'evento dovuto a causa imprevedibile e inevitabile, valorizzando la regolare manutenzione e i controlli dell'aeromobile, la riprogrammazione del volo e l'assistenza prestata, nonché negando la risarcibilità del danno da vacanza rovinata per difetto di gravità e serietà del pregiudizio. Con il ricorso per cassazione il viaggiatore deduceva tre motivi: violazione delle norme e della giurisprudenza UE sulla nozione di circostanze eccezionali ex regolamento CE n. 261/2004; erronea inferenza del giudice di merito in punto di forza maggiore e onere probatorio del vettore; motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato, l'evento era stato ritenuto imprevedibile e inevitabile, con conseguente esclusione della responsabilità sia dell'organizzatore del viaggio sia del vettore; dall'altro, il danno da vacanza rovinata era stato negato perché il disagio non superava la soglia minima di gravità e serietà richiesta. Poiché i motivi di ricorso non avevano validamente censurato entrambe le rationes, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata per dedurre il vizio di motivazione apparente
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione
art. 5, n. 3, Regolamento CE n. 261/2004
richiamato per affermare che il problema tecnico a bordo non integra, di regola, circostanza eccezionale salvo derivi da eventi estranei al normale esercizio dell'attività del vettore e fuori dal suo controllo
art. 9 Regolamento CE n. 261/2004
richiamato in relazione all'assistenza dovuta ai passeggeri in caso di ritardo o emergenza
art. 2 Cost.
richiamato a fondamento della soglia minima di tolleranza del danno da vacanza rovinata, in chiave solidaristica
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes o se una di esse resta comunque intatta.
- Il problema tecnico insorto a bordo di un aeromobile non integra automaticamente una circostanza eccezionale: occorre verificare se derivi da eventi estranei al normale esercizio dell'attività del vettore e sottratti al suo controllo.
- Ai fini della responsabilità del vettore aereo e dell'organizzatore del viaggio, la prova della regolare manutenzione, dei controlli preventivi e delle misure di assistenza/riprogrammazione può essere valorizzata per escludere l'imputabilità dell'evento quando sia accertata una causa imprevedibile e inevitabile.
- Il danno da vacanza rovinata non è risarcibile per ogni disagio o ritardo del viaggio, ma solo quando il pregiudizio superi una soglia minima di gravità e serietà, valutata alla luce della concreta compromissione della finalità turistica.
- La deduzione di motivazione apparente non è sufficiente se la sentenza di merito consente comunque di ricostruire le ragioni poste a base della decisione e se permane una ratio decidendi autonoma non attinta dalle censure.
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