Cassazione Penale, Ordinanza n. 05388/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 455 c.p., relativo a un fatto commesso a Udine il 25 maggio 2017. Il ricorso era articolato in due motivi. Con il primo si denunciava la violazione dell'art. 507 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che l'ammissione d'ufficio di nuovi mezzi di prova avrebbe pregiudicato il diritto di difesa. Con il secondo si denunciava ancora la violazione dell'art. 507 c.p.p. e il vizio di motivazione, contestando la valutazione di credibilità dei testi indicati come Taiman e Peressini. È stata inoltre depositata memoria difensiva nell'interesse del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p., anche con riguardo a prove testimoniali indicate tardivamente, e che nel caso concreto la difesa non aveva subito una lesione, poiché il pubblico ministero aveva fornito indicazioni sufficienti sui fatti oggetto delle prove all'udienza indicata, consentendo il contraddittorio e la richiesta di prove a discarico. Ha inoltre giudicato il secondo motivo generico e non consentito in sede di legittimità, perché diretto solo a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie senza dedurre specifici travisamenti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, ma prende atto della condanna già pronunciata.
Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova
Il potere officioso di integrare la prova spetta al giudice anche con riferimento a prove testimoniali indicate tardivamente, in funzione del controllo sulla completezza del compendio probatorio e senza violazione del diritto di difesa, purché il contraddittorio sia comunque garantito.
La censura sulla corretta valutazione delle prove assunte ex art. 507 c.p.p. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in cassazione, salvo specifico travisamento decisivo.
art. 111 Cost.
Richiamata indirettamente nella motivazione per affermare che il contraddittorio nella formazione della prova è garantito, ma non esclude il controllo giudiziale sulla completezza probatoria.
art. 6 CEDU
Richiamata indirettamente per escludere che le garanzie convenzionali impediscano al giudice di integrare il quadro probatorio con poteri officiosi.
Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. anche quando si tratti di prove testimoniali tardivamente indicate, se ciò è funzionale a verificare la completezza del quadro probatorio e a controllare l'esercizio dell'azione penale.
- L'esercizio del potere probatorio officioso non lede di per sé il diritto di difesa se la parte è posta in condizione di conoscere i temi di prova e di interloquire, chiedendo eventualmente prove contrarie.
- In cassazione non è consentito censurare la valutazione di attendibilità dei testi chiedendo una mera rivalutazione del compendio probatorio, salvo la deduzione di uno specifico travisamento decisivo della prova.
- Quando la motivazione di merito sia sorretta da una pluralità di decisioni conformi e non presenti macroscopiche illogicità, la censura di legittimità che miri a una lettura alternativa delle prove è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →