Cassazione Penale, Ordinanza n. 17615/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il dato che l'impugnazione fosse stata proposta personalmente dall'interessato, senza patrocinio difensivo, e in totale assenza di motivi. Ha quindi disposto la decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona detenuta aveva chiesto al Tribunale di Torino l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p.; il Tribunale ha respinto l'istanza con ordinanza del 24 novembre 2025. Avverso tale decisione l'interessato ha dichiarato personalmente di voler proporre ricorso per cassazione, depositando la dichiarazione presso la casa di reclusione in cui si trovava, e riservando la formulazione dei motivi al difensore di fiducia, che però non veniva indicato nella dichiarazione. Nel giudizio di legittimità non risultavano comunque allegati motivi di ricorso. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto senza il ministero di un difensore abilitato e, inoltre, era del tutto privo di motivi.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'istanza di applicazione della continuazione tra reati.
Richiamato quale norma processuale che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in executivis.
La Corte lo indica come fondamento della decisione de plano quando il ricorso è inammissibile per assenza di difensore abilitato e/o per la totale carenza di motivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto con il ministero di un difensore abilitato; la proposizione personale dell'impugnazione, in assenza di patrocinio tecnico, determina inammissibilità.
- La totale assenza di motivi di ricorso integra causa di inammissibilità dell'impugnazione in cassazione.
- Quando l'inammissibilità emerge per ragioni immediatamente rilevabili, la Corte può definire il ricorso con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17589/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17590/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17605/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17606/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17607/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_penale · 15 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17608/2026 del 15/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →