Cassazione Penale, Ordinanza n. 26751/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per rapina impropria aggravata e lesioni. Il primo motivo contestava, per asserita violazione di legge, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p., sostenendo in sostanza una diversa qualificazione giuridica dei fatti e la non configurabilità dell'aggravante. L'ultimo motivo censurava il trattamento sanzionatorio relativo al reato di lesioni, deducendo che la motivazione della Corte d'appello fosse non condivisibile perché le lesioni erano di lieve entità, con prognosi di sette giorni. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e reiterative, prive di specificità e di reale confronto con la motivazione di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non erano specifici: il primo era meramente reiterativo e non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, mentre il secondo contestava in modo generico il trattamento sanzionatorio senza misurarsi con le ragioni addotte dal giudice di merito, che aveva motivato correttamente sulla gravità del fatto e sul contesto della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.
In tema di rapina impropria, l'aggravante ricorre anche quando l'impossessamento avvenga in un luogo di privata dimora e la violenza o minaccia siano poste in essere successivamente all'esterno, in luogo pubblico, perché la ratio dell'aggravante è la tutela del domicilio.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o privi di specificità, cioè quando non c'è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
Norma richiamata per la qualificazione della rapina impropria e della relativa aggravante contestata.
art. 3 l. Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mera riproposizione di censure già esaminate dal giudice di merito, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata, integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità del gravame.
- L'aggravante della rapina impropria prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p. è configurabile anche se la violenza o minaccia seguono l'impossessamento e sono commesse fuori dalla privata dimora, purché la condotta iniziale di impossessamento sia avvenuta all'interno del domicilio, poiché l'offesa protetta è la tutela del domicilio stesso.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione concreta resa dal giudice di merito; la semplice affermazione della modestia del danno o delle lesioni non è sufficiente a fondare un motivo ammissibile se non si evidenziano specifici errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo può dipendere non solo dalla genericità astratta della censura, ma anche dall'assenza di correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle sviluppate nell'impugnazione.
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