Cassazione Civile, Ordinanza n. 39759/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Taranto per il pagamento di una somma a titolo di compenso professionale dovuto dalla società ingiunta al professionista creditore. La società proponeva opposizione al decreto; il Giudice di Pace dichiarava l'opposizione inammissibile ritenendo non applicabile davanti a tale ufficio il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. L'appello della società contro tale decisione veniva a sua volta dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto. In Cassazione la società ricorreva con un unico motivo, che la sentenza non dettaglia nel contenuto, ma la Corte individua come questione centrale l'applicabilità del rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 ai giudizi di liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace, questione ritenuta di rilievo nomofilattico e priva di precedenti specifici.
La decisione
La Corte non decide nel merito del ricorso né si pronuncia sulla correttezza della soluzione adottata dai giudici di merito. Rileva che la questione posta ha rilievo nomofilattico e che vi sono altri ricorsi tra le stesse parti, con identico oggetto, già rinviati o da rinviare alla pubblica udienza. Per ragioni di coordinamento e uniformità della trattazione, dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo affinché sia discusso in udienza pubblica unitamente agli altri ricorsi indicati.
Norme richiamate
La Corte identifica in tale disposizione il rito speciale potenzialmente applicabile ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore, trattati dal Giudice di Pace, e segnala che la relativa questione ha rilievo nomofilattico.
È richiamato in relazione alla proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità del ricorso nella fase camerale.
Massime di principio
- Quando la Corte ravvisa che il ricorso pone una questione di interpretazione normativa di rilievo nomofilattico e mancano precedenti specifici, può disporre il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza anziché definire immediatamente il giudizio in camera di consiglio.
- In presenza di ricorsi pendenti tra le stesse parti e aventi identico oggetto, la Corte può coordinare la loro trattazione disponendo la discussione nella medesima udienza pubblica, al fine di assicurare uniformità di decisione.
- L'ordinanza interlocutoria non definisce il merito della controversia, ma organizza il prosieguo del giudizio quando la questione richiede approfondimento ulteriore in funzione nomofilattica.
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