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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09278/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sia sull'irregolarità formale della sottoscrizione del ricorso ex art. 613 c.p.p., sia sull'aspecificità dei motivi proposti rispetto alla motivazione della sentenza di merito in tema di ricettazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 28 gennaio 2025. Dal testo emerge che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte, con autenticazione della firma da parte del difensore, e che i motivi dedotti denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di ricettazione. La Corte ha rilevato, in via preliminare, la nullità/inammissibilità del ricorso perché, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; è irrilevante l'autenticazione della firma dell'imputato o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito. In ogni caso, i motivi sono stati ritenuti aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già individuato in modo congruo e non manifestamente illogico gli elementi costitutivi del reato e applicato i principi consolidati sulla ricettazione, tra cui quello per cui la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della provenienza illecita.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; non basta la sottoscrizione personale dell'imputato autenticata dal difensore né la firma del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito.

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama la ricettazione come reato oggetto di censura e ribadisce il principio per cui la mancata giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto può integrare prova della conoscenza della provenienza illecita.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante la mera autenticazione della firma dell'imputato o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; motivi generici o meramente assertivi, che non si misurano con le rationes decidendi della sentenza di merito, sono inammissibili.
  • In tema di ricettazione, l'assenza di una spiegazione credibile della detenzione di un bene proveniente da delitto può costituire elemento probatorio della consapevolezza della sua provenienza illecita.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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