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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24310/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) con due profili: 1) assenza dell'elemento materiale del danneggiamento, perché dal capo di imputazione non emergerebbero minaccia, violenza alla persona né condotta commessa in occasione dell'interruzione di pubblico servizio (richiamando la necessità della verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.); 2) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la fattispecie sarebbe più correttamente riconducibile all'art. 392 c.p. Inoltre si impugnava l'ordinanza integrativa del 31/1/2024 che aveva posto a carico dell'imputato le spese delle parti civili: si deduceva l'illegittimità della correzione di errore materiale disposta de plano senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, la tempestività (adottata dopo il deposito del ricorso per cassazione) e l'erronea imputazione delle spese nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.): il primo motivo è stato ritenuto non sindacabile in cassazione alla luce dei limiti posti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., e, sul profilo della qualificazione giuridica, non è emersa un'errore manifesto rispetto al capo di imputazione. Quanto all'ordinanza integrativa che aveva disposto la condanna alle spese in favore delle parti civili, la Corte ha accolto il motivo del ricorrente: pur riconoscendo che l'omessa statuizione sulle spese della parte civile può essere corretta con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché adottata senza la previa fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti (nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.). Ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza per la correzione in contraddittorio. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); quadro procedurale cui si applicano i limiti di impugnazione previsti dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai soli profili tassativamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena/ misura di sicurezza); per questo motivo molte censure sono inammissibili.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla mancata verifica di tali cause non rientri nei motivi impugnabili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 392 cod. pen.

    Norma penale indicata dal ricorrente quale corretta qualificazione del fatto; la Corte ha valutato che la qualificazione adottata in sentenza non fosse manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali della sentenza/ordinanza; la Corte conferma la correggibilità dell'omessa pronuncia sulle spese della parte civile ma precisa che la correzione deve avvenire in camera di consiglio con avviso alle parti.

  • art. 535, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia: la procedura di correzione prevista per le spese processuali (art.535, c.4) è estesa, per analogia, alla liquidazione delle spese della parte civile in caso di omissione nella sentenza di applicazione della pena.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regole sulla camera di consiglio; la correzione ex art.130 deve essere disposta in camera di consiglio secondo le modalità previste da tale articolo (con avviso alle parti).

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullità generale per violazioni procedurali rilevanti (richiamata per la nullità derivante dall'omessa fissazione della camera di consiglio e dall'assenza di avviso alle parti).

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse ad impugnare; la Corte lo collega all'effettiva possibilità che la parte partecipasse all'udienza camerale omessa al fine di dedurre questioni decisive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente il cui ricorso sia dichiarato inammissibile; la Corte ha inoltre disposto l'applicazione di una sanzione equitativa alla Cassa delle ammende per profili di colpa.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) sono soggetti ai limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: molte censure di merito (es. assenza dell'elemento materiale non chiaramente deducibile dagli atti) risultano inammissibili.
  • La censura per errata qualificazione giuridica è ammissibile in cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione; se non è evidente la censura sarà dichiarata inammissibile.
  • L'omessa pronuncia sulle spese della parte civile nella sentenza di applicazione della pena può essere corretta con la procedura per errori materiali ex art.130 c.p.p., anche per analogia con l'art.535 c.p.p., ma la correzione deve rispettare le forme procedurali richieste (camera di consiglio e avviso alle parti).
  • La correzione "de plano" senza fissazione dell'udienza camerale e senza avviso alle parti comporta nullità rilevabile, e la parte che abbia interesse deve poter partecipare per dedurre fatti o situazioni decisive; in difetto la decisione integrativa può essere annullata.
  • Chi propone ricorso senza valutare i limiti di impugnabilità può essere condannato alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) se emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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