Sentenza n. 4038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 07871/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato l’autorizzazione, espressa o formatasi per silentium, per l’installazione di una nuova stazione radio base per telefonia mobile
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Campania, che aveva accolto il ricorso della proprietaria di un immobile confinante e annullato l’autorizzazione, eventualmente rilasciata o formatasi per silentium ai sensi degli artt. 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base destinata a ospitare impianti di telefonia mobile. Il TAR aveva ritenuto assorbente la violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, per omessa pubblicizzazione dell’istanza. L’appellante ha dedotto error in iudicando, difetto di istruttoria e illogicità con riguardo alle eccezioni preliminari e alla decisione di merito. La parte privata appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha dichiarato di riproporre i motivi assorbiti in primo grado mediante un rinvio generico agli atti e alle difese precedenti. Il giudice ha inoltre esaminato preliminarmente la tardività della memoria di replica dell’appellante e ha riconosciuto l’interesse ad agire dei proprietari o residenti in immobili vicini a nuovi impianti di telefonia mobile, in ragione della possibile incidenza dell’opera sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità della vita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la memoria di replica depositata dall’appellante. Ha riconosciuto l’interesse ad agire della proprietaria dell’immobile confinante. Nel merito ha accolto l’appello, ritenendo infondato il motivo posto dal TAR a fondamento dell’annullamento. L’onere di pubblicizzazione dell’istanza risultava sostanzialmente adempiuto perché la nota del dirigente SUAP di indizione della conferenza di servizi era stata pubblicata sull’albo pretorio comunale online a partire dal 24 marzo 2025. Tale pubblicazione aveva consentito ai cittadini interessati di partecipare al procedimento e aveva quindi raggiunto la finalità sostanziale dell’obbligo di pubblicità. Le eventuali carenze meramente formali non potevano determinare l’illegittimità dell’atto, anche perché le garanzie procedimentali tutelano interessi concreti e non devono tradursi in inutili formalismi; il privato, inoltre, deve indicare specificamente quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e in che modo avrebbero potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento. I motivi assorbiti in primo grado non sono stati esaminati, poiché la parte appellata li aveva riproposti con una formula generica e non specifica, inidonea ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; la loro riproposizione nella memoria conclusiva era comunque tardiva. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del procedimento autorizzatorio relativo all’installazione della stazione radio base.
Disciplina il procedimento per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; il comma 5 è stato interpretato nel senso che l’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza è soddisfatto quando la pubblicità consente concretamente la partecipazione degli interessati.
art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003
La violazione dedotta è stata esclusa perché la pubblicazione online della nota di indizione della conferenza di servizi aveva assolto, nella sostanza, la funzione di pubblicizzare l’istanza.
Richiamato quale ulteriore disposizione del procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica.
Richiamato in relazione all’autorizzazione, espressa o formatasi per silentium, oggetto del giudizio.
Impone alla parte appellata di riproporre espressamente e specificamente i motivi assorbiti; il rinvio generico agli atti di primo grado costituisce formula di stile inidonea e la riproposizione tardiva nella memoria conclusiva non è efficace.
Massime di principio
- L’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza previsto nel procedimento per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è adempiuto quando l’attività di pubblicità, valutata sostanzialmente, consente ai cittadini interessati di conoscere il procedimento e di parteciparvi; la mera difformità o incompletezza formale non determina automaticamente l’illegittimità dell’autorizzazione.
- Le garanzie partecipative e gli obblighi di pubblicità procedimentale sono funzionali alla tutela di interessi concreti e non possono essere interpretati in modo meramente formalistico; chi deduce la loro violazione deve indicare specificamente quali apporti partecipativi avrebbe potuto fornire e la loro possibile incidenza sul contenuto finale del provvedimento.
- Nel giudizio amministrativo d’appello, la parte appellata che intenda devolvere al giudice i motivi assorbiti in primo grado deve riproporli in modo espresso e specifico, indicando le singole censure; il generico rinvio agli atti e alle difese di primo grado non soddisfa l’onere di riproposizione.
- La riproposizione dei motivi assorbiti mediante memoria depositata oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio è tardiva e non consente al giudice d’appello di esaminarli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →