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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24016/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia (23/11/2021) che aveva accolto l'appello del pubblico ministero avverso la decisione della Corte d'Assise del 28/10/2021 che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo inoltre che fosse stato disposto e installato il braccialetto elettronico e che, nel corso del dibattimento, fosse emersa una riduzione della pericolosità (esclusione dell'aggravante dei "motivi futili" nella sentenza del 20/01/2022), argomenti che avrebbero dovuto giustificare la misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'ordinanza della Corte d'Assise del 28/10/2021 era priva di una motivazione concreta sulle ragioni dell'attenuazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga). Il Tribunale del riesame ha legittimamente rilevato l'apoditticità del provvedimento e la sua contraddittorietà; la successiva installazione del braccialetto elettronico e la produzione di elementi probatori sopravvenuti non potevano sanare il vuoto motivazionale dell'atto impugnato né consentire alla Cassazione di svolgere una valutazione di merito non consentita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello per i provvedimenti cautelari; il tribunale del riesame è stato investito dell'appello del pubblico ministero ai sensi di questa disposizione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni di legge la cui violazione sarebbe stata denunciata; dalla sentenza emerge che la Corte d'Assise non ha fornito adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, quindi la violazione denunciata attiene a vizi motivazionali riconosciuti dal tribunale del riesame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibili deduzioni postume volte a integrare la motivazione mancante del provvedimento impugnato.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    La norma sul controllo elettronico (braccialetto). Il tribunale del riesame ha ritenuto che l'eventuale impiego dello strumento non fosse idoneo, di per sé, a eliminare i pericoli cautelari rilevati (pericolo di fuga e di reiterazione) nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 577 cod. pen. e art. 61 cod. pen.

    Richiamate nella memoria difensiva con riferimento alla decisione di merito che poi ha escluso l'aggravante dei "motivi futili" e ha concesso attenuanti generiche: la Corte di Cassazione osserva che tali elementi sopravvenuti non possono sanare la carenza motivazionale del provvedimento cautelare impugnato.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di criteri per l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha rilevato elementi idonei ad escludere la colpa del ricorrente e ha quindi disposto la somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un provvedimento che attenua una misura cautelare (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari) deve contenere una motivazione concreta e specifica sulle ragioni che escludono il pericolo di fuga e di reiterazione del reato; l'assenza di tale motivazione lo rende vulnerabile e può comportare il suo annullamento in sede di riesame.
  • Il tribunale del riesame può sindacare la correttezza e la completezza della motivazione del provvedimento di merito, ma non può sostituirsi al giudice del merito nel valutare il materiale probatorio se l'atto impugnato non fornisce le ragioni in tal senso.
  • La successiva installazione del braccialetto elettronico o il sopravvenire di elementi probatori che attenuano la pericolosità non sanano retroattivamente un provvedimento originariamente privo di motivazione adeguata: la regolarità formale e la motivazione devono essere presenti al momento dell'adozione.
  • In presenza di accuse particolarmente gravi (es. reato per cui è prevista la pena dell'ergastolo), di precarietà delle condizioni di vita e di scarsi legami nel territorio, i giudici possono ritenere più alta la probabilità di fuga e la necessità di misure cautelari più afflittive.
  • Chi propone ricorso in Cassazione per questioni cautelari deve limitarsi a censurare vizi formali o motivazionali dell'atto impugnato; deduzioni basate su elementi processuali successivi al provvedimento impugnato sono generalmente considerate inammissibili come mezzo per integrare ex post la motivazione.

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