Cassazione Penale, Sentenza n. 24016/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia (23/11/2021) che aveva accolto l'appello del pubblico ministero avverso la decisione della Corte d'Assise del 28/10/2021 che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo inoltre che fosse stato disposto e installato il braccialetto elettronico e che, nel corso del dibattimento, fosse emersa una riduzione della pericolosità (esclusione dell'aggravante dei "motivi futili" nella sentenza del 20/01/2022), argomenti che avrebbero dovuto giustificare la misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'ordinanza della Corte d'Assise del 28/10/2021 era priva di una motivazione concreta sulle ragioni dell'attenuazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga). Il Tribunale del riesame ha legittimamente rilevato l'apoditticità del provvedimento e la sua contraddittorietà; la successiva installazione del braccialetto elettronico e la produzione di elementi probatori sopravvenuti non potevano sanare il vuoto motivazionale dell'atto impugnato né consentire alla Cassazione di svolgere una valutazione di merito non consentita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello per i provvedimenti cautelari; il tribunale del riesame è stato investito dell'appello del pubblico ministero ai sensi di questa disposizione.
Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni di legge la cui violazione sarebbe stata denunciata; dalla sentenza emerge che la Corte d'Assise non ha fornito adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, quindi la violazione denunciata attiene a vizi motivazionali riconosciuti dal tribunale del riesame.
Richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibili deduzioni postume volte a integrare la motivazione mancante del provvedimento impugnato.
La norma sul controllo elettronico (braccialetto). Il tribunale del riesame ha ritenuto che l'eventuale impiego dello strumento non fosse idoneo, di per sé, a eliminare i pericoli cautelari rilevati (pericolo di fuga e di reiterazione) nel caso concreto.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 577 cod. pen. e art. 61 cod. pen.
Richiamate nella memoria difensiva con riferimento alla decisione di merito che poi ha escluso l'aggravante dei "motivi futili" e ha concesso attenuanti generiche: la Corte di Cassazione osserva che tali elementi sopravvenuti non possono sanare la carenza motivazionale del provvedimento cautelare impugnato.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Giurisprudenza richiamata in tema di criteri per l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha rilevato elementi idonei ad escludere la colpa del ricorrente e ha quindi disposto la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un provvedimento che attenua una misura cautelare (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari) deve contenere una motivazione concreta e specifica sulle ragioni che escludono il pericolo di fuga e di reiterazione del reato; l'assenza di tale motivazione lo rende vulnerabile e può comportare il suo annullamento in sede di riesame.
- Il tribunale del riesame può sindacare la correttezza e la completezza della motivazione del provvedimento di merito, ma non può sostituirsi al giudice del merito nel valutare il materiale probatorio se l'atto impugnato non fornisce le ragioni in tal senso.
- La successiva installazione del braccialetto elettronico o il sopravvenire di elementi probatori che attenuano la pericolosità non sanano retroattivamente un provvedimento originariamente privo di motivazione adeguata: la regolarità formale e la motivazione devono essere presenti al momento dell'adozione.
- In presenza di accuse particolarmente gravi (es. reato per cui è prevista la pena dell'ergastolo), di precarietà delle condizioni di vita e di scarsi legami nel territorio, i giudici possono ritenere più alta la probabilità di fuga e la necessità di misure cautelari più afflittive.
- Chi propone ricorso in Cassazione per questioni cautelari deve limitarsi a censurare vizi formali o motivazionali dell'atto impugnato; deduzioni basate su elementi processuali successivi al provvedimento impugnato sono generalmente considerate inammissibili come mezzo per integrare ex post la motivazione.
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