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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26941/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputato per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., relativa al possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, in relazione a un fatto del 25 febbraio 2020, condannandolo alla pena pecuniaria di 600 euro, così sostitutiva di quattro mesi di arresto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale decisione il difensore aveva proposto un atto di gravame che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., è stato trasmesso alla Corte di cassazione come ricorso. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge in riferimento all'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo l'assenza di elementi precisi e concordanti idonei a dimostrare l'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché dirette a contestare la motivazione in punto di fatto e la valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sollevate attaccavano la tenuta logica e la persuasività della motivazione del Tribunale sia quanto all'affermazione di responsabilità per l'art. 707 c.p. sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, ma tali censure non sono proponibili in cassazione quando si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile come autonomo motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché tale norma non è assistita da sanzione processuale tipizzata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    integra la contravvenzione contestata all'imputato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    la sua violazione, da sola, non è deducibile come vizio di legittimità se non nei limiti in cui si traduca in specifiche nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza

  • art. 131-bis c.p.

    la mancata applicazione della causa di non punibilità non può essere censurata in cassazione mediante mere doglianze di fatto contro la valutazione compiuta dal giudice di merito

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    l'atto di gravame erroneamente proposto è stato trasmesso alla Corte di cassazione come ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    consente di dedurre la violazione di norme processuali solo se la loro inosservanza è espressamente sanzionata con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera diversa lettura delle prove o in una contestazione della persuasività della motivazione, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa su aspetti decisivi.
  • La violazione dell'art. 192 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo autonomo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., se la norma non è assistita da una specifica sanzione processuale.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando mira solo a sostituire la valutazione di merito del giudice con una diversa apprezzamento in fatto.
  • Se il gravame è erroneamente proposto ma trasmesso alla Corte di cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., la Corte lo valuta secondo le regole del ricorso per cassazione e ne dichiara l'inammissibilità se le doglianze sono di merito e non di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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