Cassazione Civile, Ordinanza n. 30196/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento per revisione del classamento catastale di un immobile sito nel Comune di Roma, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR Lazio ha confermato l'illegittimità dell'atto perché la motivazione non era congrua: non indicava le caratteristiche tipologiche dell'immobile, non svolgeva una effettiva comparazione con unità similari e non spiegava l'innalzamento della classe catastale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) l'atto sarebbe stato adeguatamente motivato perché riportava i presupposti giuridici e fattuali del nuovo classamento, inclusi fonte normativa, provvedimento direttoriale, delibere comunali, valori medi di mercato e scostamenti tra microzone; 2) secondo l'art. 1, comma 335, L. 311/2004 non sarebbe necessario indicare le specifiche caratteristiche dell'immobile oggetto di riclassamento.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, nelle revisioni del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, la motivazione deve essere rigorosa, completa, specifica e razionale; non basta il mero richiamo ai presupposti normativi o alla generale evoluzione del mercato immobiliare. È necessario indicare le ragioni concrete del riclassamento, gli elementi urbanistici ed edilizi rilevanti e, quando si faccia riferimento a immobili similari, la loro specifica individuazione, il classamento e le caratteristiche di similitudine. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva annullato l'atto per difetto di motivazione. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate per l'incertezza giurisprudenziale.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
consente la revisione parziale del classamento nelle microzone, ma non esonera dall'obbligo di una motivazione specifica e concreta dell'atto di riclassamento.
art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998
individua gli elementi concreti da considerare nella motivazione del diverso classamento, come qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve essere rigorosa, completa, specifica e razionale, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni del provvedimento.
- Non è sufficiente, ai fini della legittimità del riclassamento, il mero richiamo alla fonte normativa, agli atti presupposti o alla generale dinamica del mercato immobiliare: occorre l'accertamento della variazione di valore degli immobili nella specifica microzona.
- L'atto di riclassamento deve indicare in concreto gli elementi fattuali che giustificano il diverso classamento, inclusi gli interventi o le trasformazioni urbane rilevanti e, ove si invochino immobili similari, la loro specifica individuazione, il classamento e le caratteristiche di comparabilità.
- La tutela del contribuente nel riclassamento catastale esige che egli sia posto in condizione di controllare ex ante e poi contestare efficacemente i presupposti dell'intervento amministrativo.
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